Come noto, tra le spese detraibili nella dichiarazione redditi, il contribuente può indicare quelle sanitarie. La detrazione spese sanitarie avviene sia per quelle sostenute nel proprio interesse sia per quelle sostenute nell’interesse di un familiare a carico.

La detrazione è per cassa. Nel senso che bisogna guardare all’anno in cui avviene il pagamento. Ne consegue, che nel 730/2024 (anno d’imposta 2023) si detraggono le spese sanitarie “pagate” nel 2023.

Il pagamento deve risultare da strumento tracciabile (bonifico ordinario, carta di credito, carta prepagata, assegno, ecc.).

Restano detraibili anche se pagate in contanti solo:

  • acquisiti di farmaci e medicinali (anche omeopatici)
  • acquisti di dispositivi medici
  • prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche
  • prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al SSN (servizio sanitario nazionale).

La documentazione che serve

Le spese sanitarie detraibili devono essere certificate dall’apposita documentazione. Ad esempio, per l’acquisto di medicinali e farmaci serve lo scontrino parlante, ossia quello da cui si evince, oltre la natura del farmaco, anche il codice fiscale del contribuente (non si può integrare a penna se mancante).

Per le prestazioni sanitarie, esami di laboratorio, ecc. serve la fattura o ricevuta fiscale. Anche da tale documentazione devono evincersi la natura della prestazione e il codice fiscale del contribuente.

Da ricordare è che la detrazione si applica oltre la c.d. franchigia. In dettaglio la franchigia per la detrazione spese sanitarie è fissata a 129,11 euro. Quindi, se nel 2023 ad esempio, il totale delle spese sanitarie pagate dal contribuente (per sé e familiari a carico) ammonta a 500 euro, lo sgravio fiscale 19% si applica sulla differenza tra 500 euro e 129,11 euro. Così come, se le spese totali fossero sotto i 129,11 euro, non spetterebbe alcuno sgravio.

Detrazione spese sanitare: se la fattura è senza bollo

L’importo delle spese sanitarie da indicare nei diversi righi è comprensivo di IVA o del costo del bollo applicato.

L’imposta di bollo (oggi pari a 2 euro), ricordiamo, deve essere applicata sulle fatture/ricevute esenti da IVA di importo superiore a 77,47 euro.

I 2 euro sono anch’essi detraibili al 19% quale onere accessorio. Il tutto a condizione che detto bollo sia stato esplicitamente traslato sul cliente ed evidenziato a parte sulla fattura/ricevuta.

Potrebbe accadere che il contribuente riceva la fattura/ricevuta senza imposta di bollo anche laddove necessaria. In tal caso, dai chiarimenti sugli oneri detraibili (Circolare n. 14/E del 2023) si evince come comportarsi. In dettaglio, l’Agenzia Entrate dice che il contribuente può portare in detrazione le spese relative all’imposta di bollo solo se paga il tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di quest’ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia in caso di accordo tra le parti. Quindi, il contribuente deve acquistare il contrassegno telematico ed apporlo al documento di spesa.

Riassumendo

  • le spese sanitarie sono detraibili al 19%
  • la spesa deve essere pagata con strumento tracciabile, tranne che in alcuni casi
  • lo sgravio si applica oltre la franchigia di 129,11 euro, da applicare sul totale delle spese sanitarie sostenute dal contribuente per lui stesso e per i familiari a carico
  • l’importo detraibile è comprensivo di IVA o di imposta di bollo laddove dovuta
  • se, nonostante dovuta, la fattura manca dell’imposta di bollo, il contribuente può detrarre i 2 euro solo laddove provveda al suo assolvimento, altrimenti detrae la spesa senza l’importo dell’imposta.