Per accedere alla nuova Sabatini, le fatture relative ai beni oggetto dell’agevolazione devono riportare la dicitura relativa alla normativa di riferimento.

 

Cosa succede se in fattura la dicitura non è presente? si decade dall’agevolazione?

 

Ecco in chiaro quando è possibile regolarizzare la fattura e non decadere dall’agevolazione.

La Nuova Sabatini

L’agevolazione Nuova Sabatini è prevista dall’art.2 del D.L. 69/2013.

La “Nuova Sabatini” , riconosciuta a micro, piccole e medie imprese, consiste nella concessione:
  • di un finanziamento agevolato per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”: big data, cloud computing ecc nonché
  • un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

 

Il contributo statale è parametro ad un tasso di interesse pari al 2,75%.

Per gli investimenti “industria 4.0” il tasso considerato è pari al 3,575%.

 

A tal proposito, l’ultima legge di bilancio (Legge 160/2019, comma 226):

 

  • ha innalzato il tasso di riferimento al 5,50% (maggiorazione del 100% rispetto all’aliquota ordinaria),
  • per gli investimenti  innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno.

 

Il riferimento è agli investimenti industria 4.0 effettuati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Prima della Legge di bilancio, il D.L 34/2019, decreto Crescita: ha incrementato il finanziamento max agevolabile da due a quattro milioni; disposto l’erogazione del contributo statale in una soluzione laddove il finanziamento deliberato non è superiore a 100.000 €.

 

Da ultimo, il D.L. 104/2020, decreto Agosto, ha rifinanziato la Nuova Sabatini con ulteriori 64 milioni. Il rifinanziamento opera per il 2020.

 

Anche il D.L. 76/2020, decreto semplificazioni è intervenuto sulla misura in commento https://www.investireoggi.it/fisco/nuova-sabatini-nel-decreto-agosto-rifinanziate-le-risorse/

La dicitura da riportare nelle fatture

L’art.10 del D.M. Mi.SE, 25 gennaio 2016 dispone che per ottenere l’agevolazione:

  • sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l’impresa deve riportare
  • apposita dicitura con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.

 

La dicitura è la seguente:  “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art.

2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”.

 

In riferimento alla fattura elettronica, la predetta dicitura deve essere apposta sui titoli di spesa attraverso una delle le seguenti modalità:

  1. inserendo nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica;
  2. inserendo la medesima dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico;
  3. qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista è sufficiente l’inserimento del CUP(Codice unico di progetto) all’interno della fattura o nella causale del pagamento.

In quest’ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.

 

Se la dicitura non è riportata?

 

La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria.

 

A questo punto è importante capire come rimediare alla mancata indicazione della suddetta dicitura.

Se la fattura è incompleta

Come da F.A.Q. 10.15 del MI.Se., nel caso della fattura elettronica:

  • qualora la predetta dicitura non sia stata apposta secondo le modalità sopra descritte,
  • è possibile procedere alla regolarizzazione,

 

mediante:

  • l’emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e
  • la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto.

 

Tale strada è percorribile anche in caso di fattura cartacea.

 

Ad ogni modo, l’impresa beneficiaria è tenuta a conservare ogni fattura, documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni.

Per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime.