Come sappiamo, la E-fattura è stata in grado, quanto meno, di arginare il fenomeno, mai diffuso come in Italia, dell’evasione fiscale. Proprio per questo motivo si starebbe puntando ad una sua implementazione ed allargamento anche a tutti quei soggetti che oggi non sono obbligati a questo adempimento.

Estensione ai Forfettari

Stando a quanto è emerso dal Documento Programmatico di Bilancio, di recente passato al vaglio della Commissione Europea, a partire da gennaio 2020, anche per i forfettari sarà il momento della fatturazione elettronica, anche se, in realtà, si starebbe pensando di una esclusione per i forfettari con un volume d’affari inferiore a 30 mila euro annui.

Leggi anche: “Regime forfettario, come sarà dal 2020?”.

Medici e soggetti del settore sanitario

Prorogato anche per il 2020 la non obbligatorietà della emissione di fattura elettronica per i medici e altri soggetti del sistema sanitario, anche se da luglio 2020 scatterà l’obbligo della trasmissione dei corrispettivi.

Stessa cosa per gli operatori del Sistema Tessera Sanitaria.

Proroga per il 2020 anche per cui i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della Precompilata. Essi non dovranno emettere fattura elettronica per i medesimi dati.

Come si procederà nel caso in cui la fattura contenga sia spese sanitarie sia altre voci di spesa non sanitarie?

Secondo quanto esposto dall’Agenzia delle Entrate:

«Occorre distinguere due diverse fattispecie.

Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:

  • L’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
  • L’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.

Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).

 In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo».