Fattura elettronica forfettari, fine del periodo di rodaggio. Se per i primi tre mesi, i contribuenti in regime forfetario così come gli altri soggetti tenuti da luglio alla fatturazione elettronica, hanno goduto di un termine più lungo entro il quale emettere la fattura, senza che ciò comportasse l’applicazione di sanzioni, ora il trattamento è uguale per tutti. Infatti, da ottobre, per le operazioni effettuate da giorno 1, la fattura dovrà essere emessa nei termini ordinari. Nel caso in cui tali termini non dovessero essere rispettati, scatteranno delle sanzioni piuttosto pesanti.

E’ previsto un importo minimo da pagare anche laddove la fattura che non è stata emessa riguardi l’incasso di pochi spiccioli.

Vediamo quali sono le sanzioni a cui andranno incontro imprese e professionisti che, da luglio, oltre a rispettare l’obbligo di POS con multe fin da subito, si stanno interfacciando anche con la fatturazione elettronica.

La fattura elettronica per i forfettari

Con l’intento di rafforzare la lotta all’evasione fiscale, il Governo ha deciso di estendere l’obbligo di fatturazione elettronica anche a coloro che in precedenza non ne erano interessati e che dunque potevano continuare a fatturare in maniera cartacea. Il Governo non ha deciso in autonomia, infatti, prima ha dovuto ottenere l’OK dell’Unione Europea.

La novità è stata introdotta con l’art.18 del DL 36/2022.

In particolare, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglioo 2022, anche i seguenti soggetti devono documentare le operazioni effettuate con fattura elettronica:

  • contribuenti in regime forfettario,
  • contribuenti in “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98),
  • nonchè le associazioni che hanno optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991.

Attenzione, l’obbligo può essere rimandato al 1° gennaio 2024, laddove i ricavi ovvero i compensi percepiti nell’anno precedente, ragguagliati ad anno, non siano superiori a euro 25.000.

Da ottobre sanzioni piene

Lo stesso articolo 18, già sopra citato, ha previsto,  in riferimento alle operazioni di cui al terzo trimestre 2022, la non applicazione delle le sanzioni per fatturazione tardiva/omessa, laddove la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Detto ciò, il periodo di rodaggio è finito, infatti il terzo trimestre è terminato. Dunque per le operazioni in essere poste in essere dal 1° ottobre 2022, se non si rispettano le tempistiche ordinarie per l’emissione della fattura (12 giorni per le fatture immediate,  art.21 comma 4 DPR 633/72), scatteranno le sanzioni di cui all’art.6, comma 2 del D.Lgs 471 del 1997.

Nello specifico:

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e’ punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Le sanzioni possono essere oggetto di ravvedimento operoso.