Anche per l’anno 2021 gli operatori sanitari non potranno emettere fatture in formato elettronico. A prevederlo è la Legge di bilancio 2021 prossima alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il divieto riguarda sia coloro che inviano i dati di spesa al Sistema Tessera Sanitaria sia chi non è tenuto all’invio. Invio finalizzato alla predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

Dunque, ad esempio,  fisioterapisti, farmacisti, psicologi, dovranno continuare ad osservare il divieto di emissione della fattura in formato elettronico.

 

Il divieto è legato in primis al veto posto dal Garante della privacy che ha evidenziato criticità circa il trattamento dei dati sensibili eventualmente riportati in fattura elettronica. Si pensi al codice fiscale del paziente o alla descrizione della prestazione ricevuta.

La fatturazione elettronica

A partire dal 1° gennaio 2019 sia nei rapporti tra partite iva che tra partite iva e privati è obbligatorio emettere la fattura in formato elettronico in transito dal Sistema di Interscambio (S.d.I.).

Rimangono ferme però le eccezioni all’emissione della fattura.

Ad esempio, nei rapporti con i consumatori finali la fattura rappresenta solo un’alternativa alla scontrino (ora documento commerciale) e deve essere emessa solo su richiesta dello stesso consumatore finale.

Inoltre lo scontrino può anticipare anche la c.d fattura differita.

Sono altresì previste degli esoneri soggettivi rispetto all’obbligo di fatturazione elettronica. Il riferimento è ai contribuenti forfettari o ai c.d minimi.

Accanto ai soggetti esonerati è possibile individuare alcune categorie di operatori per i quali non opera un esonero ma bensì un divieto di emissione della fattura in formato elettronico.

Stiamo parlando degli operatori sanitari per i quali, sia nel 2019 che nel 2020, era appunto previsto uno specifico divieto.

Il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

Il D.L. 119/2018, all’art.10-bis dispone, per l’anno 2019, l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico per gli operatori sanitari che inviano i dati di spesa al Sistema Tessera Sanitaria (S.t.S.).

Pensiamo ai farmacisti, ai medici, agli psicologi ecc.

Tali operatori, per le prestazioni effettuate nei confronti dei propri pazienti erano esonerati dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico.

Dopo che il Garante  della Privacy ha evidenziato le criticità del sistema della fatturazione elettronica rispetto ai dati “sensibili” riferiti alle prestazioni sanitarie, la Legge di bilancio 2019 ha trasformato l’esonero in divieto di fatturazione elettronica.

Successivamente il divieto è stato esteso  a tutti gli operatori sanitari (art.9-bis del D.L. 135/2018). Indipendentemente dall’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Le disposizioni di cui all’articolo 10- bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Attenzione, il divieto opera per le operazioni che tali operatori sanitari effettuano nei confronti dei privati, consumatori finali.

Ad esempio, il fisioterapista non può emettere una fattura in formato elettronico nei confronti un paziente privato. Tuttavia potrà ricorrere al formato elettronico (tramite S.d.I.) per fatturare ad una società sportiva le prestazioni effettuate nei confronti di un proprio tesserato.

Il divieto di emissione della fattura elettronica opera per il 2019 e per il 2020.

Divieto fatturazione elettronica operatori sanitari: proroga per tutto il 2021

Da gennaio 2021, sarebbe dovuto venir meno il divieto in esame.

Tuttavia, la Legge di bilancio 2021, estende per tutto il 2021 il divieto di emissione della fattura in formato elettronico.

Di conseguenza, gli operati sanitari potranno fatturare nel 2021:

 

  • in formato cartaceo;
  • ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo S.d.I.

Infine, si ricorda che il divieto opera anche con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali l’assistito ha manifestato l’opposizione all’inserimento dei dati di spesa nella dichiarazione dei redditi precompilata.