L’Inps ha finalmente comunicato le modalità di presentazione delle istanze di riesame delle domande di esonero contributivo previsto dalla Legge di bilancio 2021.

I soggetti interessati hanno trenta giorni di tempo per presentare l’istanza di riesame. I 30 giorni decorrono a partire dal 17 febbraio, data di pubblicazione del messaggio Inps con il quale l’istituto di previdenza ha comunicato le modalità di presentazione dell’istanza di riesame.

L’esonero contributivo Inps

Il riconoscimento dell’esonero contributivo  passa dalla verifica di precisi requisiti richiesti dalla norma di riferimento ossia i commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.

178, Legge di bilancio 2021.

La verifica è fatta per step.

Nello specifico, con il messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021 e il successivo messaggio n. 4184 del 26 novembre 2021, l’Inps ha comunicato la pubblicazione degli esiti delle verifiche centralizzate in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021. Decreto attuativo dell’esonero in parola.

Glie siti sono comunicati nell’apposita sezione del proprio cassetto previdenziale.

Nel messaggio n° 4184 è speficato che:

gli importi si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’effettuazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento, tra cui è compreso il controllo della regolarità contributiva da attuare successivamente alla comunicazione degli importi concessi.

Infatti, i primi controlli sono effettuati dall’Inps in base alle informazioni presenti sugli archivi centralizzati.

Nello specifico, sono stati effettuati in primis controlli centralizzati in merito:

  • ai requisiti di iscrizione alla Gestione assicurativa previdenziale nonché
  • all’assenza di contratto di lavoro subordinato – con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità
  • e di titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità  o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria,  a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

Effettuati tali controlli, gli importi risultanti dagli esiti delle domande di esonero sono riconosciuti a titolo provvisorio, in attesa della ulteriori verifiche previste dalla norma di riferimento.

Tra cui è compreso il controllo della regolarità contributiva da attuare successivamente alla comunicazione degli importi concessi.

Come presentare istanza di riesame?

Gli esiti dell’istanza di esonero e le relative motivazioni sono consultabili sul sito istituzionale www.inps.it ai seguenti percorsi:

  • Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Non erano ancora note le modalità di presentazione della richiesta di riesame delle domande rigettate.

Per richiedere di rivedere il responso negativo in merito alla propria istanza di riduzione contributiva, è possibile presentare istanza di riesame. Con il messaggio n°803 del 17 febbraio, l’Inps ha reso noto le modalità di presentazione dell’istanza.

Nello specifico:

L’utente può inviare la documentazione necessaria per supportare la richiesta di riesame attraverso il link “Riesame”, accedendo alla stessa sezione del cassetto in cui è stata presentata la domanda di esonero e utilizzando l’apposita funzionalità che riporta i motivi di reiezione o accoglimento parziale.

Nell’Allegato n. 1 dello stesso messaggio è riportata una sintetica descrizione della documentazione utile da produrre per le casistiche di riesame più comuni.

Le istanze di riesame possono essere presentate entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio avvenuta in data 17 febbraio.

Resta ferma la possibilità di proporre ricorso amministrativo oppure azione giudiziaria da notificare alla Struttura Inps territorialmente competente.