Da oggi 29 novembre, coloro che hanno presentato istanza per il c.d. esonero contributivo, possono visualizzare gli importi concessi a titolo di esonero.

A comunicarlo è l’INPS con apposito messaggio pubblicato sul proprio portale. Inoltre, sono state fornite nuove istruzioni sulla verifica della regolarità contributiva.

L’esonero contributivo INPS: la verifica delle regolarità contributiva

Con il messaggio n° 4184 del 26 novembre, l’INPS è tornata sull’esonero contributivo parziale, commi da 20 a 22-bis, legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021. Nello specifico, l’attenzione è stata rivolta al requisito di accesso all’esonero e riferito alla c.

d regolarità contributiva. A tal proposito, il D.M. 17 maggio 2021, ha previsto che gli interessati debbano risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva, verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La regolarità contributiva è verificata d’ufficio a fare data dal 1° novembre 2021. Concorrono alla verifica della regolarità contributiva i versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Si ricorda che l’esonero riguarda lavoratori autonomi (artigiani e commercianti e altri iscritti AGO) e i professionisti iscritti alla gestione separata INPS. L’esonero contributivo può essere richiesto anche i professionisti iscritti alle casse private (avvocati, commercialisti ecc). L’esonero riguarda anche i lavoratori soci di società e ai professionisti componenti di studi associati.

Importi in esonero comunicati da oggi 29 novembre

Da oggi 29 novembre, nel proprio cassetto previdenziale, coloro che hanno presentato istanza per il c.d. esonero contributivo, possono visualizzare gli importi concessi a titolo di esonero. Importi relativi alle istanze accolte con esito parziale o totale.

Nel messaggio in esame, è speficato che:

gli importi si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’effettuazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento, tra cui è compreso il controllo della regolarità contributiva da attuare successivamente alla comunicazione degli importi concessi.

Attenzione,  la contribuzione dovuta eccedente l’importo dell’esonero concesso deve essere versata entro il 29 dicembre 2021.

Data determinata applicando il termine di trenta giorni alla data del 29 novembre 2021, giorno in cui sono resi disponibili nel “Cassetto previdenziale” gli importi dell’esonero concesso.

Infine, l’INPS fornisce un’ulteriore precisazione in merito alla portata dell’esonero. L’Istituto ribadisce che, con riferimento alle posizioni dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti e alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri l’esonero riguarda solo la contribuzione 2021 con scadenza ordinaria di versamento entro la medesima annualità. Pertanto, restano esclusi, in ogni caso, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse il cui versamento doveva essere effettuato alle rispettive scadenze relative a ciascuna rata.