Con apposito messaggio, pubblicato ieri, l’INPS ha reso noto che sono stati pubblicati gli esiti delle richieste di esonero contributivo presentate entro lo scorso 30 settembre. L’esito è visibile nel cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa; dal 29 novembre 2021 sarà visibile anche l’importo concesso a titolo di esonero.

Ecco in chiaro le indicazioni fornite dall’INPS e le prossime scadenze legate all’esonero contributivo.

L’esonero contributivo 2021

La Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021 ha introdotto il c.

d. esonero contributivo. Il  D.M. 7 maggio 2021 del Ministero del Lavoro, ha fissato le le regole e i requisiti per accedere all’agevolazione contributiva.  Possono beneficiare dell’esonero sui contributi obbligatori lavoratori autonomi (artigiani e commercianti e altri iscritti AGO) e i professionisti iscritti alla gestione separata INPS. L’esonero contributivo può essere richiesto anche i professionisti iscritti alle casse private (avvocati, commercialisti ecc). L’esonero riguarda anche i lavoratori soci di società e ai professionisti componenti di studi associati

Entro il 30 settembre, gli iscritti all’INPS hanno dovuto presentare apposita istanza di esonero.

Esito istanze e versamenti residui: il messaggio INPS del 15 novembre

Con il messaggio n° 3974 del 15 novembre, l’INPS è tornata sull’esonero dei contributi. Mettendo nero su bianco le prossime scadenze.

In particolare, dopo il completamento delle verifiche preliminari sui requisiti principali richiesti dalla norma, l’esito della domanda è già visibile nel cassetto previdenziale della gestione di riferimento. In calce alla domanda stessa.

Inoltre, dal 29 novembre 2021 sarà visibile anche l’importo concesso a titolo di esonero. Importo che sarà definitivo solo dopo che sono state completate tutte le verifiche sui requisiti richiesti dalla norma. Al di là dei controlli preliminari.

La consultazione dell’esito della domanda di esonero contributivo avviene seguendo i percorsi web di seguito individuati:

  • Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  • Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020.

Da qui, in caso di esito negativo della domanda di esonero, sarà possibile proporre istanza di riesame mediante apposita funzionalità.

Al momento ancora non disponibile.

Attenzione, considerato che l’esonero spetta nel limite di 3.000 euro annui, laddove i contributi dovuti, con termini di versamento entro il 31 dicembre 2021, dovessero eccedere tale importo, il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva. Entro il 29 dicembre 2021.