Tempo fino al 4 aprile per  chi si è visto respingere dall’Inps la domanda di esonero contributi. Lo comunica l’Inps con messaggio n. 1264 del 18 marzo 2022 con il quale sono spiegate le modalità di presentazione dell’istanza.

La presentazione delle domande di esonero contributi fino a 3.000 euro in base alla legge n. 178 del 2020 è scaduta lo scorso 30 settembre 2021. Essa era riservata ai titolari di partita Iva e agli iscritti alla Gestione Separata colpiti dalla crisi economica derivante dalla pandemia.

Esonero contributi fino a 3.000 euro

Gli esiti delle istanze sono consultabili sul sito internet Inps nel “Cassetto previdenziale”.

I risultati, sia di accoglimento che di reiezione, tengono conto delle verifiche dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici.

In particolare chi non era in regola con i versamenti contributivi si è visto rigettare la domanda di esonero contributi. Dovrà quindi regolarizzare al più presto la propria posizione previdenziale, indipendentemente dall’esito della richiesta di bonus.

Viceversa, in caso di accoglimento della richiesta di esonero contributivo, la contribuzione dovuta eccedente l’importo dell’esonero concesso doveva essere versata entro il 29 dicembre 2021. Ciò comportava l’esclusione dell’eccedenza da versare fino alla predetta data del 29 dicembre 2021 dalla determinazione dell’eventuale esposizione debitoria da notificare all’interessato con l’invito a regolarizzare (regolarità contributiva).

Riesame entro il 4 aprile 2022

Il contribuente può presentare domanda di riesame per esonero contributi al Inps in caso di esito negativo. Tuttavia il beneficio non sarà concesso se la posizione non è stata regolarizzata in tempo. Il riesame potrà, invece, trovare accoglimento per errori diversi.

Ricordiamo che fra i requisiti necessari per poter beneficiare dell’esonero contributivo di 12 mesi, occorreva rispettare tassativamente due paletti:

  • non aver realizzato redditi superiori a 50.000 euro nell’anno 2019;
  • aver subito un calo del fatturato di almeno il 33 per cento nel 2020 rispetto al 2019.

Inoltre, l’esonero contributivo spetta solo ai soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020.

Sono di conseguenza esclusi in automatico coloro che hanno avviato l’attività successivamente.