Fino alla fine del periodo emergenziale, è ammessa l’esenzione Iva per le prestazioni di ricovero e cura rese da una struttura privata a beneficio di un ente ospedaliero. Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 339 del 12 maggio. Il chiarimento parte dalle disposizioni emergenziali previste dal D.L. Cura Italia in base alle quali il Governo ha ammesso alcune deroghe alle disposizioni ordinarie previste in riferimento alle condizioni contrattuali cui deve attenersi il Sistema sanitario nazionale quando si avvale dell’ausilio della sanità privata.

Deroghe ammesse in considerazione della pandemia da Covid-19.

Le previsioni del decreto Cura Italia

L’art.3 del D.L. 18/2020 è stato introdotto dal Governo con l’obiettivo di potenziare l’assistenza sanitaria territoriale per contrastare il diffondersi della pandemia da Covid-19.

Nello specifico è disposto che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare accordi contrattuali per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie,  in deroga alle regole ordinarie di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Regole che disciplinano le condizioni contrattuali cui deve attenersi il Ssn quando si avvale all’ausilio della sanità privata.

Ciò è ammesso in presenza di alcuni presupposti:

  • la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l’attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute del 1° marzo 2020 (prot. GAB 2627) , al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare del 29 febbraio 2020(prot. GAB 2619);
  • la circostanza che dal piano sopracitato emerga l’impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell’assistenza nelle strutture pubbliche e in quelle private accreditate mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del decreto in esame.

Il ricorso alle strutture private autorizzate ma non accreditate

Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di potenziare l’assistenza sanitaria territoriale tramite le strutture pubbliche o quelle private accreditate: le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie sono autorizzate  a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate purché autorizzate ai sensi dell’articolo 8-ter del medesimo D.

Lgs. 502/1992.

Per fare chiarezza, l’autorizzazione ha lo scopo di consentire l’esercizio dell’attività sanitaria, e ogni soggetto (pubblico e privato) che opera all’interno del Ssn deve essere autorizzato ai sensi dell’articolo 8-ter del D.Lgs. 502/92. L’autorizzazione deve essere richiesta alla Regione presso la quale si ha intenzione di iniziare l’attività, per tutte le strutture, sia pubbliche che private, che erogano prestazioni in regime di ricovero, in regime ambulatoriale, in regime residenziale e per gli studi odontoiatrici/medici o di altre professioni sanitarie, compresi quelli infermieristici (Fonte dossier Camera e Senato D.L. 18/2020).

L’esenzione Iva per le case di cura: la risposta n° 339

Proprio sulla base di tale deroga alla disciplina ordinaria, una struttura sanitaria privata, non accreditata al Ssn, ha firmato un contratto per prestazioni sanitarie con un Ospedale pubblico.

Da qui, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se ai servizi di ricovero e cura prestati è applicabile l’esenzione Iva prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 19), Dpr n. 633/1972.

La richiesta parte dal fatto che grazie alle previsioni del decreto Cura Italia, l’equiparazione tra strutture autorizzate e convenzionate, benché in via temporanea e correlata ai fini emergenziali, induce a ritenere che il regime di esenzione trovi applicazione anche nel caso di specie. L’esenzione Iva si applica anche ai dispositivi anti Covid-19.

Attenzione, in base alla normativa ordinaria: le prestazioni di ricovero o cura sono esenti da Iva nel solo caso in cui le stesse prestazioni sono rese:

  • oltre che da enti ospedalieri,
  • da cliniche e case di cura in regime convenzionale.

Se non c’è convenzione (accreditamento),  le stesse prestazioni di ricovero e cura sono soggette ad Iva.

L”equiparazione tra Strutture private accreditate e strutture privare non accreditate ammette l’esenzione Iva anche per quest’ultime?

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Il beneficio disposto dall’articolo 10 del decreto Iva recepisce l’articolo 132 par. 1 lett. b) della direttiva 2006/112/Ce, che esenta dall’imposta le prestazioni rese da  enti di diritto pubblico o “a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti”.

Sulla base delle indicazioni Ue, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 87/2010 ha precisato che l’esenzione è applicabile alle cliniche e alle case di cura private “convenzionate” ossia, come ha chiarito la circolare n. 40/1983 “cliniche o case di cura che, sulla base di convenzioni stipulate con regioni, casse mutue, enti, ecc…, effettuano prestazioni sanitarie ad assistiti o convenzionati a condizioni sociali analoghe a quelle rese dagli organismi sanitari pubblici, nel senso cioè che le tariffe applicate siano corrispondenti a quelle praticate per le prestazioni rese in regime di convenzione con le regioni”. La stessa circolare precisa anche che nel caso in cui siano applicate parcelle superiori, i relativi corrispettivi devono essere sottoposti a Iva per la parte eccedente quella delle tariffe praticate dalle Regioni.

Conclusioni

Nel caso dell’istante può essere applicata l’esenzione Iva richiamata per le prestazioni di cura e ricovero che la clinica privata si impegna a prestare a nome e per conto del servizio sanitario regionale. L’istante, da parte sua, si impegna a remunerare tali prestazioni in base al tariffario regionale. Ad ogni modo, l’esenzione, nel caso di organismi diversi dagli enti di diritto pubblico, è riconosciuta soltanto per i servizi prestati a condizioni sociali analoghe a quelle in uso presso i presidi pubblici, mentre gli altri servizi prestati dagli stessi organismi sono soggetti al regime ordinario (Corte di giustizia Ue, causa C-211/18).

Attenzione, l’esenzione IVA per le strutture sanitarie non accreditate si applicherà fino alla fine del periodo emergenziale per Covid-19.

Infatti, i contratti stipulati in forza delle deroghe prevista dal D.L. Cura Italia, cesseranno al termine dello stato di emergenza. Ad oggi fissato al 31 luglio 2021.