Le cessioni dei dispositivi di protezione anti Covid-2019 (DPI), sono esenti IVA fino al 31 dicembre 2020 e saranno soggetti ad aliquota IVA agevolata del 5% a partire dal 1° gennaio 2021.

Ma di quali beni si tratta?

Sono quei beni ritenuti dalla Commissione UE e poi dal legislatore italiano, come necessari per contrastare il diffondersi dell’epidemia e delle pandemie in genere, della cura delle persone affette da questi virus e della protezione della collettività, incluso il personale sanitario (medici, infermieri, ecc.).

Esenzione IVA o aliquota 5% cessione DPI anti Covid-19: a quali beni si applica?

La disposizione di agevolazione IVA per i beni in commento è stata prevista dal nostro legislatore con l’art.

124 del decreto Rilancio, in cui è anche fornito un elenco di quali prodotti vi rientrano. Nel dettaglio, l’elenco include i seguenti beni:

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva
  • monitor multiparametrico anche da trasporto
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale
  • tubi endotracheali
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua
  • maschere per la ventilazione non invasiva
  • sistemi di aspirazione
  • umidificatori
  • laringoscopi
  • strumentazione per accesso vascolare
  • aspiratore elettrico
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva
  • ecotomografo portatile
  • elettrocardiografo
  • tomografo computerizzato
  • mascherine chirurgiche
  • mascherine Ffp2 e Ffp3
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
  • termometri
  • detergenti disinfettanti per mani
  • dispenser a muro per disinfettanti
  • soluzione idroalcolica in litri
  • perossido al 3% in litri
  • carrelli per emergenza
  • estrattori RNA
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19
  • tamponi per analisi cliniche
  • provette sterili
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Vendita DPI anti Covid-19 con IVA agevolata: elenco tassativo o esemplificativo?

Si tratta di beni aventi una finalità “sanitaria”, anche se non è da escludere che alcuni di essi possano essere utilizzati anche per scopi diversi (ad esempio, le soluzioni idroalcoliche possono essere vendute ed utilizzate altresì per finalità cosmetiche o alimentari).

Si era discusso se l’elenco di cui all’art. 124 del decreto Rilancio elenco è da ritenersi “tassativo” oppure “esemplificativo” e, quindi, se oltre a tali beni vi fosse spazio all’agevolazione IVA anche per eventuali altri DPI.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 26/E del 2020, ha tenuto a precisare che il predetto elenco è da ritenersi “tassativo”. Pertanto, solo essi possono essere ceduti:

  • in esenzione IVA, sino al 31 dicembre
  • oppure con IVA al 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La tassatività è stata confermata anche dall’Agenzia delle dogane nella Circolare 30 maggio 2020, n. 12/D, con riferimento all’importazione dei suddetti prodotti.

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