Non esiste in Italia esenzione canone RAI 104, ossia per chi è disabile ed al quale è stata riconosciuta la c.d. legge 104. Un caso particolare però è quando il disabile non vive più a casa ma è ricoverato in via permanente presso una casa di riposo o RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale).

Per affrontare la questione occorre però ripercorrere la disciplina del canone RAI. Dal 2016, nel nostro Paese vige la presunzione secondo cui chi è intestatario di utenza elettrica domestica residenziale si presume possessore di televisore in casa.

Pertanto, come tale deve pagare la tassa.

Chi vuole superare questa presunzione e, quindi, non pagare il canone, deve inviare all’Agenzia Entrate una dichiarazione sostitutiva di non detenzione. In questo modo sta dichiarando, sotto la sua responsabilità, che nonostante c’è un’utenza elettrica intestata, nel nucleo familiare nessuno possiede la TV.

Esistono poi specifici casi di esenzione, come l’esenzione canone RAI per gli over 75 che non superano una certa soglia di reddito. Anche qui per avere il beneficio bisogna inviare all’Agenzia Entrate apposito modello in cui si autocertificano i requisiti.

Quanto costa avere la TV nel 2023

La presunzione indicata in premessa ha modificato, dal 2016, anche le modalità di riscossione della tassa. Da allora il canone RAI non è più pagato con bollettino di c/c postale ma con addebito diretto nella fattura dell’utenza elettrica.

Oggi il canone è pari a 90 euro annui, addebitati nella bolletta in:

  • 10 rate di pari importo (9 euro ciascuna) se il fornitore dell’utenza elettrica fattura mensilmente
  • 5 rate da 18 euro ciascuna ogni due mesi, laddove il fornitore dell’utenza fattura bimestralmente.

Esenzione canone RAI 104, quando e come averla anche se non esiste

Come già detto non esiste esenzione canone RAI 104, ma solo esenzione per non possesso di TV o altri specifici casi come quello degli ultra 75.

Anche chi è in casa di riposo e RSA, dunque, deve pagare il canone.

E ciò a prescindere se si ha o meno la 104. Sembra assurdo ma è così e lo si evince dalle FAQ pubblicate sul sito della RAI. Qui, espressamente si legge che:

Se il contribuente detiene un apparecchio tv nella propria abitazione è tenuto al pagamento del canone anche se è ricoverato in casa di riposo. Se il contribuente non possiede la TV, qualora sia titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale, per evitare l’addebito del canone nella fattura elettrica, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.

Per chi è in RSA o casa di riposo, dunque, se ha ancora un’utenza elettrica residenziale, è possibile scampare il pagamento della tassa solo inviando la dichiarazione sostitutiva all’Agenzia Entrate. Se poi ha i requisiti per avere l’esonero come over 75 allora si può chiedere l’esenzione come tale.

Nella FAQ si legge anche che se il contribuente ricoverato in casa riposo non possiede la TV e non è titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale (ad esempio, perché l’utenza elettrica è intestata al figlio che risiede in altra abitazione) ed è già titolare di abbonamento alla TV bisognerà dare disdetta dell’abbonamento, inviando un’apposita raccomandata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino (TO).