Ieri, 4 aprile,  è stato l’ultimo giorno in cui era possibile inviare all’Agenzia delle entrate le comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura, sempre entro il 4 aprile era possibile sistemare eventuali errori nella cessione del credito o nello sconto con una comunicazione sostitutiva. In particolare tale possibilità riguardava le comunicazioni da correggere e inviate dal 1° al 4 aprile.

Da oggi non è più possibile sistemare eventuali errori, essendo stata sbarrata anche la strada per la remissione in bonis.

Dunque, sembrerebbe che sia preclusa qualsiasi azione al contribuente rispetto alle comunicazioni inviate al Fisco.

Tuttavia, non è proprio così. Infatti, noi di Investire Oggi abbiamo individuato tre casi in cui è ancora possibile rimettere mano alle comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura.

Vediamo nello specifico tre cose che il contribuente può fare dal 5 aprile in avanti.

La cessione del credito e lo sconto in fattura. La comunicazione era possibile fino al 4 aprile

La notizia dell’approvazione del nuovo DL Superbonus (DL 39/2024) ha creato allarme tra i contribuenti e gli intermediari fiscali perchè il Governo ha deciso di fissare dei rigidi paletti alla sistemazione di errori nella comunicazione di cessione del credito e nello sconto in fattura post 4 aprile; data che per quest’anno coincideva con il termine “ordinario” per l’invio delle comunicazioni al Fisco delle opzioni di sconto o di prima cessione del credito relativamente:

  • alle spese sostenute nel 2023 e
  • alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 poteva essere inviata fino al 4 aprile 2024.

Il Governo ha eliminato sia la possibilità di invio di una comunicazione sostitutiva sia la chance di remissione in bonis. Dunque, per farla breve, da oggi 5 aprile non sarà più possibile correggere eventuali errori commessi nella comunicazione di cessione del credito. O di sconto in fattura. Con buona pace di chi ha commesso errori sostanziali e ora si trova a dover rinunciare all’agevolazione.

In ipotesi di errori nella cessione del credito, c’è la possibilità di ovviare inserendo la spesa sotto forma di detrazione in dichiarazione dei redditi. Per quote annuali. Sempre se il contribuente ha capienza fiscale.

Se poi addirittura parliamo di un contribuente in regime forfetario o ex minimi, qui non ci sono possibilità di sfruttare l’agevolazione in maniera alternativa. Dunque gli errori si pagano caro.

Errori nella cessione del credito e nello sconto in fattura. Tre cose sanabili dal 5 aprile

Tuttavia non è tutto perso. Infatti, anche dopo che è passata la scadenza del 4 aprile, c’è la possibilità di rimediare agli errori commessi.

Infatti se si tratta di errori formali, il contribuente ha la possibilità di mettere a posto le cose. Inoltre, laddove il contribuente abbia inviato la comunicazione di cessione del credito con errori, l’annullamento è ancora possibile. Infine, anche dopo il 5 aprile è possibile inviare comunicazioni di cessione del credito per bonus edilizi già oggetto di “prima cessione”.

Analizziamo tutte le casistiche appena evidenziate.

La correzione di errori formali

Per sistemare eventuali errori formali nella comunicazione di sconto o cessione del credito, il contribuente  dovrà inviare i dati corretti con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità). La segnalazione può essere effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].

Nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”. Da completare sempre con il numero di protocollo della Comunicazione e il relativo progressivo.

Sono un esempio di errori formali quelli relativi ad esempio alle seguenti informazioni presenti nel modello di comunicazione:  recapiti (e-mail e telefono); codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica; indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”; codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus; codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista.

Come da circolare sui bonus edilizi, n°33/2022:

se nella Comunicazione sono state erroneamente indicate o omesse le informazioni sopra elencate, ma nella realtà sussistono tutti i presupposti e i requisiti previsti dalle disposizioni di riferimento ai fini della spettanza della detrazione, l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto (circolare n°33/2022).

L’annullamento della cessione del credito

La seconda casistica che si vuole analizzare è relativa all’annullamento della cessione del credito.

Il contribuente potrebbe trovarsi in una delle seguenti situazioni:

  • è stato commesso un errore sostanziale nella comunicazione di cessione del credito;
  • di comune accordo con il cessionario (chi avrebbe dovuto rilevare il credito) si è deciso di annullare la cessione.

In tale caso, anche dopo il 4 aprile sembrerebbe percorribile la chance di annullamento della cessione del credito.

Ciò permetterà al contribuente di sfruttare l’agevolazione sotto forma di detrazione in dichiarazione dei redditi.

In caso di richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione, nell’oggetto del messaggio da inviare alla casella PEC suindicata è opportuno inserire il seguente testo: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare con il numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti (composto da 17 caratteri numerici, es. 2403011223…) e il relativo progressivo (composto da 6 caratteri numerici, es. 000001), indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso, redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022.

La comunicazione delle cessioni successive alla prima

Il 4 aprile scadevano le comunicazioni al Fisco delle opzioni di sconto o di prima cessione del credito relativamente:

  • alle spese sostenute nel 2023 e
  • alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 poteva essere inviata fino al 4 aprile 2024.

Ciò non vuol dire che non sarà più possibile inviare ulteriori comunicazioni di cessione del credito.

Ad esempio, entro il 4 aprile il Signor X per il tramite del suo intermediario ha inviato la comunicazione di cessione del credito per delle spese superbonus sostenute nel 2023. La comunicazione è andata a buon fine. Come da accordo,  il Signor Y ha accettato il credito che ora è a sua disposizione. Nulla vieta a tale ultimo soggetto di cedere ulteriormente il credito, presentando una nuova comunicazione di cessione. Sempre nel rispetto delle condizioni e del numero di cessioni massime ammesse per legge (vedi art.121 del DL 34/2020).

Riassumendo…

  • Il 4 aprile scadevano le comunicazioni di sconto in fattura e cessione del credito;
  • non è più ammessa la remissione in bonis nè una comunicazione sostitutiva per sanare eventuali errori nella cessione del credito o nello sconto in fattura;
  • anche dopo il 4 aprile è possibile sanare eventuali errori formali o annullare la cessione del credito.