Equitalia, la rottamazione delle cartelle di pagamento è possibile con la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Sul sito di Equitalia dal giorno 07 novembre è stato pubblicato la procedura per aderire e il modulo, per aderire alla rottamazione, ma dovrà essere presto modificata. L’iter di conversione del D.L. 193/2016 presenta degli aspetti che dovranno essere modificati. Il più importante è il numero delle rate che i contribuenti dovranno pagare.

Equitalia: rottamazione cartelle, il numero delle rate è destinato a salire

Il Modello DA1 dispone che il contribuente possa pagare in un’unica rata o nel pagamento rateale.

Se la modalità di pagamento è a rate, le rate avranno delle scadenze ben precise, ed esattamente:

  • le prime due rate saranno pari ciascuna ad un terzo del dovuto;
  • le ultime due ad un sesto. 

Sulle rate verranno applicati gli interessi , inoltre le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.
Con gli emendamento presentati al D.L. 193/2016 il numero di rate della rottamazione delle cartelle Equitalia si ampliano.
La questione nasce se il contribuente presenta il modello dell’adesione prima che vengano apportate le dovute modifiche, per poter usufruire di più rate per i pagamenti.
L’Equitalia, entro il 24 aprile 2017 comunicherà al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute e invierà i bollettini per il pagamento. Quindi dovrà dare la possibilità ai contribuenti di rettificare il numero delle rate del pagamento.

Rottamazione cartelle non solo per Equitalia

Prevista la possibilità di estendere all’adesione per la rottamazione cartelle affidate ad altri enti di riscossione diversi da Equitalia, così da poter inserire anche le somme riscosse dai Comuni (tasse comunali). La Commissione Finanze alla Camera ha espresso l’inclusione delle somme affidate a qualsiasi Agente di Riscossione per evitare la criticità della norma.

L’allungamento delle rate e la rottamazione estesa a tutti gli Agenti di riscossione, sono solo due delle possibili modifiche che potrebbe subire art.

6 del D.L. 193/2016.
Il problema nasce se il contribuente invia il modulo prima che vengano apportate le dovute modifiche. Di sicuro a nessun contribuente potrà essere negata la possibilità di avvalersi dei cambiamenti più favorevoli applicati all’adesione.