Diversi sono i documenti che il contribuente fruitore del superbonus 110% è chiamato a conservare ad esibire in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Occorre in premessa ricordare che, come si evince anche dalla Circolare n. 24/E del 2020, ai fini del beneficio, il pagamento delle spese relative agli interventi che ne danno diritto, deve avvenire tramite c.d. bonifico parlante, ossia bonifico postale o bancario da cui risulti:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Tale obbligo, tuttavia, non riguarda i titolari di reddito d’impresa.

Inoltre, sul bonifico è operata una ritenuta d’acconto dell’8% da parte della stessa banca o ufficio postale

Ricordiamo altresì, che laddove il contribuente, invece della detrazione fiscale (5 quote annuali di pari importo) decida di optare per la cessione del credito o sconto in fattura, dovrà anche acquisire il visto di conformità (da parte del commercialista, CAF, ecc.) e l’asseverazione del tecnico abilitato laddove trattasi di interventi di efficientamento energetico o di interventi antisismici (per questi interventi anche se si decide per l’utilizzo in dichiarazione come detrazione fiscale del superbonus servirà l’asseverazione del tecnico)

Elenco documenti da conservare per il superbonus 110%

Ai fini dell’agevolazione in esame, dunque, il contribuente (beneficiario) dovrà certamente conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. Inoltre dovrà conservare:

  • la ricevuta del bonifico bancario o postale attestante il pagamento della spesa;
  • l’atto registrato che attesti il titolo di detezione dell’immobile (comodato o locazione) ed il consenso all’esecuzione dei lavori se il beneficiario del superbonus è il conduttore/inquilino o il comodatario;
  • titoli abilitativi all’esecuzione dei lavori (laddove richiesti);
  • copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, se trattasi di interventi effettuati su parti comuni degli edifici condominiali (questa documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio);

Occorre altresì conservare copia dell’asseverazione del tecnico abilitato trasmessa all’ENEA (se trattasi di interventi di efficientamento energetico) o trasmessa allo sportello unico del comune (se trattasi di interventi antisismici).

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