Arriva l’estate ed arriva la necessità di rinfrescarsi. Persiane aperte di sera (con zanzariere a proteggere l’ambiente dagli insetti) e condizionatori accesi di giorno. Per queste necessità, il legislatore, riconosce due benefici fiscali. Parliamo del bonus zanzariere e bonus condizionatori.

Due detrazioni fiscali aventi ad oggetto, rispettivamente, l’installazione/sostituzione di zanzariere e l’installazione/sostituzione di condizionatori.

Lo sgravio fiscale può avere una percentuale diversa a seconda dell’intervento. Quindi, ad esempio:

  • 50% (se facciamo riferimento ad un lavoro eseguito in ambito di ristrutturazione casa)
  • 65% (se trattasi di un lavoro finalizzato al risparmio energetico, c.d. ecobonus))
  • 110% (se trattasi di un lavoro qualificato come ecobonus e realizzato insieme ad uno dei c,d. lavori trainanti).

La detrazione è da godere in più quote annuali, con possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito.

Attenzione anche alla corretta impostazione della temperatura condizionatori.

Bonus zanzariere: in quali casi si può avere

Al fine di godere del bonus zanzariere è necessario che queste ultime abbiano i requisiti per essere definite come “schermature solari”. Devono, quindi:

  • essere applicate a protezione di una superficie vetrata (finestre)
  • devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.

Inoltre, devono essere:

  • applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente
  • installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
  • mobili
  • orientate da EST a OVEST passando per SUD (sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST).

Spese ammesse

Non tutte le spese sono ammesse al bonus zanzariere. In particolare sono ammesse quelle riferite a:

  • fornitura e la posa in opera
  • eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti
  • fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo
  • prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.);
  • opere provvisionali e accessorie.

Ai fini del beneficio è necessario che, entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo, occorre inviare all’ENEA la scheda descrittiva dell’intervento.

Il pagamento della spesa deve avvenire con bonifico c.d. parlante, ossia da cui risultino:

  • causale di versamento
  • codice fiscale del beneficiario del bonus
  • dati fiscali (partita IVA) dell’impresa beneficiaria del bonifico.

Stessa modalità di pagamento anche per il bonus condizionatori.