Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 maggio 2021, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo con cui si recepiscono gli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE, con l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’IVA per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero.

Le novità entrerebbero in vigore dal 1° luglio 2021.

Novità e-commerce intraUE: cessioni entro 10.000 euro

Come si evince, testualmente, dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, tra le novità più rilevanti, rientra la riduzione degli adempimenti per le microimprese di uno Stato membro (UE) che effettuano prestazioni occasionali in altri Stati membri entro la soglia dei 10.000 euro.

Si stabilisce in particolare che la prestazione IVA resti imponibile nello Stato di appartenenza e non più in quello di destinazione.

Inoltre, con l’intento di assicurare l’effettiva riscossione dell’IVA sul commercio elettronico e di ridurre l’onere amministrativo per i venditori e i consumatori, si prevede il coinvolgimento nella riscossione dei soggetti che, attraverso le “piattaforme elettroniche”, facilitano le vendite a distanza intracomunitarie da parte di soggetti non stabiliti nell’UE.

E-commerce intraUE: altre novità

Al fine di evitare che gli operatori economici debbano identificarsi in ogni Stato membro, è stabilito che il regime speciale MOSS (Mini Sportello Unico), riservato ai soli servizi TTE (servizi di teleradiodiffusione e dei servizi elettronici) a consumatori finali diventi regime OSS (Sportello Unico) e sia esteso a tutti i servi B2C (vendite a consumatore finale) e alle vendite a distanza intracomunitarie.

Si istituisce un regime analogo, IOSS (Sportelo Unico per le importazioni), ugualmente opzionale, per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi ed è introdotto un regime speciale, facoltativo, per la dichiarazione e riscossione dell’IVA all’importazione nei casi in cui non sia applicato il regime IOSS.

Potrebbe anche interessarti: