In vista dell’entrata in vigore, dal 1° luglio 2021, delle novità in tema di e-commerce transfrontaliero (IntraUE), l’Agenzia delle Dogane ha emanato la Determinazione del 6 aprile 2021, con cui è definita la procedura semplificata per le importazioni di beni di importo non superiore a 150 euro laddove la transazione è gestita mediante piattaforme elettroniche.

Ricordiamo, che il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE.

In realtà, le modifiche IVA sul commercio elettronico intraUE sarebbero dovute entrare in vigore il 1° gennaio 2021, termine che poi è slittato al 1° luglio 2021, a causa della pandemia Covid-19.

Entro il 30 giugno 2021 (salvo nuova proroga), dunque, gli Stati membri UE, tra cui l’Italia, sono chiamati a recepire le novità.

E-commerce 2021: la procedura semplificata per le importazioni

Tra le novità rilevanti è previsto che dal 1° luglio 2021, è rimossa l’attuale franchigia IVA sulle importazioni di valore trascurabile (che varia da euro 10 ad euro 22). A fronte di tale rimozione è introdotto un nuovo regime IVA per le importazioni di prodotti da territori extra-UE con valore intrinseco inferiore, ovvero uguale, ad euro 150 (denominato IOSS – Import One Stop Shop).

Con la Determinazione del 6 aprile 2021, l’Agenzia delle Dogane, ha stabilito che fino all’entrata in vigore delle novità, coloro che eseguono importazioni da Paesi extraUE, relative a spedizioni di valore trascurabile (riconducibile a due soglie, ossia 22 euro e 150 euro) destinate a un soggetto privato e derivanti da vendita a distanza mediante l’uso di una interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale – marketplace, una piattaforma, un portale internet o mezzi analoghi), potranno accedere a procedure dichiarative a dati ridotti a seguito di ottenimento di apposita autorizzazione preventiva.

Sono, in ogni caso, escluse da tale procedura le spedizioni che contengono:

  • prodotti alcolici
  • profumi
  • acqua da toeletta
  • tabacchi e i prodotti del tabacco.

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