L’esenzione canone RAI non è automatica. Per averla, l’interessato, deve inviare apposta richiesta all’Agenzia delle Entrate.

Il modulo per la domanda di esonero è diverso a seconda del motivo per cui si chiede l’esenzione e diversi sono anche i tempi le modalità di presentazione.

Esenzione canone RAI per l’assenza di TV

Un primo caso in cui è possibile chiedere esenzione canone RAI è quello in cui in casa non sia presente alcuna apparecchio televisivo.

Ricordiamo che il canone, ancora oggi è riscosso dallo Stato mediante addebito diretto sulla bolletta della luce.

Vige, infatti, dal 2016, la presunzione secondo cui chi è intestatario di utenza elettrica residenziale si presume anche possessore di TV in casa e, quindi, soggetto al pagamento del canone.

L’unico modo per sottrarsi all’addebito è quello di inviare, all’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il relativo quadro A.

Il modello da utilizzare, le istruzioni ed in tempi di presentazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Casi di esonero – Contribuenti con utenza elettrica residenziale).

La richiesta di esenzione ha validità annuale (bisogna, quindi, inviarla ogni anno).

Gli over 75 con il requisito reddituale

Altra ipotesi in cui è ammessa esenzione canone RAI è per coloro che hanno compiuto il 75° anno di età ed hanno un reddito (riferito all’anno precedente) che, insieme al quello del convivente, non supera gli 8.000 euro.

Anche in questo caso occorre inviare apposito modello di richiesta esenzione.

Il modello da utilizzare, le istruzioni ed in tempi di presentazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Casi di esonero – Cittadini ultrasettantacinquenni).

La richiesta ha validità anche per le annualità successive, fino a quando non dovessero variare i presupposti per l’esenzione (in tal caso occorre comunicarlo all’Agenzia).

Esenzione canone RAI per diplomatici e militari stranieri

Infine, sono esonerati dal pagamento del canone RAI, per effetto di convenzioni internazionali, i seguenti soggetti:

  • agenti diplomatici
  • funzionari o impiegati consolari
  • funzionari di organizzazioni internazionali
  • militari di cittadinanza non italiana o personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia.

Il modello da utilizzare, le istruzioni ed in tempi di presentazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Casi di esonero – Diplomatici e militari stranieri).

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