Doppio bonus sui lavori della facciata: quando vale il 60 e quando il 110%? E’ questa la domanda che molti contribuenti si pongono nel momento in cui si apprestano ad eseguire dei lavori sulla propria abitazione. In alcuni casi, i lavori sulla facciata dell’edifico possono beneficiare del 110%.

Ecco cosa ne pensa l’Agenzia delle entrate.

Il superbonus e le spese di tinteggiatura della facciata

Nella risposta n°327/2020, l’Agenzia delle entrate ha espressamente chiarito se per le spese di tinteggiatura della facciata sia possibile beneficiare del superbonus 110.

Ebbene la risposta è stata la seguente:

Con riferimento al quesito concernente la possibilità di applicare il Superbonus alla spese di tinteggiatura della facciata esterna si osserva che tali interventi non rientrano nell’ambito applicativo della disposizione in esame (riferita al 1109. Per tali interventi l’Istante potrà eventualmente fruire della detrazione prevista nella misura del 90 per cento delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 disciplinata dall’ articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (cd. bonus facciate).

Dunque, questa tipologia di interventi non rientra nell’ambito applicativo del 110.

Si ricorda che il bonus facciate è stato reso meno conveniente dalla Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022. Infatti, l’aliquota della detrazione è scesa dal 90% al 60%. Anche per il bonus facciate si applicano le ultime novità in materia di cessione del credito e sconto in fattura.

Detto ciò è possibile individuare un caso specifico in cui è possibile beneficiare del 110 anche per gli interventi effettuarti sulla facciata.

Bonus facciate. quando si prende il 110%?

Nella circolare n. 30/E del 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolabili con il 110%. Ciò, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato.

Detto ciò, sono interventi collegati a quelli agevolati e prendono anch’essi il 110% ad esempio:

  • le spese relative all’installazione di ponteggi,
  • allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori,
  • l’Iva qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione,
  • l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi,
  • ecc.

Detto ciò, laddove si esegua un intervento di cappotto termico è chiaro che in tale caso si rende necessario intervenire anche sulla facciata dell’edificio. Anche con gli interventi successivi di tinteggiatura. In tale caso, anche il lavoro di completamento è agevolato con il 110%. Non soli l’intervento di isolamento termico.