Con una FAQ pubblicata nella giornata di ieri, l’Agenzia delle entrate torna sulla disciplina della cessione dei crediti edilizi da superbonus, bonus ristrutturazione, bonus facciate ecc, chiarendo quante cessioni possono essere effettuate e verso quali soggetti.

La normativa sulla cessione dei crediti negli ultimi due mesi è stata oggetto di diverse modifiche. Dapprima il D.L. 4/2022 ha bloccato le cessioni successive alla prima, comportando il blocco dei cantieri e l’avvio di nuovi lavori, successivamente il D.L. 13/2022 (che l’Agenzia chiama decreto Frodi) ha invece rispristinato le cessioni multiple, confermando il regime transitorio per i crediti ceduti fino al 16 febbraio.

I chiarimenti forniti ieri sono finalmente pro contribuente, infatti l’Agenzia riconosce ampia possibilità di cessione anche per i crediti da periodo transitorio.

Le regole sulla cessione dei crediti. La disciplina oggi in essere

Il D.L. 13/2022, c.d decreto Frodi, ha ripristinato nuovamente le cessioni multiple dei crediti edilizi da superbonus, ecobonus, bonus facciate ecc. Il riferimento completo è a tutti quei crediti che possono essere oggetto di opzione e sconto in fattura, ex art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Nello specifico sono ammesse tre cessioni del credito:

  • la prima cessione è libera, senza vincoli soggettivi, può essere effettuata in favore di privati e altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
  • le due ulteriori cessioni possono essere effettuate solo in favore di banche, altri intermediari finanziari e assicurazioni.

In caso di opzione per lo sconto in fattura, il fornitore dei lavori ottiene un credito pari alla detrazione spettante in origine al contribuente e può cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da qui, sono ammesse due ulteriori cessioni. Tali cessioni possono possono essere effettuate solo in favore di banche, altri intermediari finanziari e assicurazioni. Questi soggetti sono definiti anche soggetti “vigilati” (dalla banca d’Italia).

Il periodo transitorio

Il precedente D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, che aveva bloccato le cessioni multiple dei crediti edilizi, aveva previsto anche una disciplina transitoria.

Nello specifico, ha previsto un trattamento privilegiato per i crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia stata validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 ossia entro il 16 febbraio 2022.

Questi crediti: potranno essere ceduto un’ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data.

L’ulteriore cessione può essere effettuata a partire dal 17 febbraio. Senza dove rispettare il vincolo che la stessa sia effettuata solo in in favore di banche, altri intermediari finanziari e assicurazioni.

La FAQ dell’Agenzia delle entrate

Con una FAQ pubblicata ieri, l’Agenzia delle entrate è tornata su tali ultimi passaggi normativi, chiarendo quante cessioni possono essere effettuate e verso quali soggetti.

Ebbene, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate sono pro contribuente e vanno oltre i limiti analizzati nel paragrafo precedente.

Nello specifico, l’Agenzia delle entrate, “al fine di tutelare l’affidamento dei contribuenti e di evitare disparità di trattamento tra gli stessi” ha dato le seguenti indicazioni sulle cessioni.

Ad esempio, in caso di prima cessione o sconto comunicati all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022,  il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”. Se dovessimo fermarci al contenuto della norma, le due cessioni jolly per i crediti da periodo transitorio non dovrebbero essere ammesse.

Tuttavia si tratta di un’apertura piuttosto importante da parte dell’Agenzia delle entrate.

Per gli altri chiarimenti si rimanda al testo completo della FAQ sopra citata.