La Cassazione, in un altro provvedimento depositato il 15 dicembre 2020, conferma il principio già espresso nella precedente Sentenza n. 20130 del 24 settembre 2020, ossia che non c’è esenzione o agevolazione IMU per l’abitazione principale per i coniugi che abbiano stabilito residenza in due comuni differenti.

Abitazione principale e pertinenze: la definizione ai fini IMU

La definizione di abitazione principale non è mai cambiata tra vecchia ICI, vecchia IMU e nuova IMU (introdotta con la manovra di bilancio 2020).

Per abitazione principale, si intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

La normativa stabilisce altresì che

“Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.

Esenzione IMU per abitazione principale e pertinenze

Come per la vecchia IMU, anche per la nuova IMU, il legislatore stabilisce l’esenzione dal tributo per gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente e del suo nucleo familiare, purché appartenente a categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 (ossia “non di lusso”).

Esonerate anche le pertinenze dell’abitazione principale nel limite massimo di tre pertinenze, ciascuna appartenete a categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (com’era per la vecchia IMU).

Non c’è, invece, esenzione IMU per l’abitazione principale appartenente a categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 (c.d. di lusso) e relative pertinenze. Resta fermo che possono considerarsi pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente quelle appartenenti a categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nel limite massimo di tre.

Due coniugi con residenza in due immobili diversi: qual è l’abitazione principale?

Come anticipato, il legislatore, ai fini IMU, per evitare elusione fiscale, stabilisce che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Esempio

Marito e moglie sono proprietari di due immobili situati entrambi nel comune di Napoli. Il marito stabilisce la sua residenza e dimora abituale in uno dei due e la moglie invece nell’altro. In tal caso, ai fini IMU, solo uno dei due immobile potrà considerarsi, per il nucleo familiare, come abitazione principale ai fini IMU (la scelta è a discrezione).

Esenzione abitazione principale: per la Cassazione non può esserci mai doppia residenza

Con riferimento a quest’ultima previsione legislativa, il MEF (Ministero Economia e Finanze), con riferimento alla vecchia IMU, aveva ammesso la possibilità della doppia abitazione principale, laddove, i due immobili dell’esempio di cui sopra fossero situati in comuni diversi. In questo caso, infatti, la differente residenza potrebbe essere giustificata da diverse esigenze, come quella lavorativa (Circolare n. 3/DF del 2012).

La Cassazione, invece, si è mostrata recentemente contraria a questa interpretazione, dapprima con la richiamata Sentenza n.20130 del 24 settembre 2020 e ora con l’Ordinanza n. 28534/2020. Per i giudici supremi, la predetta interpretazione del MEF non può essere condivisa, poiché occorre far riferimento esclusivamente al dettato della norma.

Si apre, quindi, ufficialmente un contrasto interpretativo che andrebbe chiarito dal MEF.

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