Indennità disoccupazione mini Aspi

 La disoccupazione mini Aspi viene erogata per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013, a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

 Disoccupazione mini Aspi: i requisiti

La mini Aspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi gli apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni e lavoratori a tempo determinato della scuola.

Viene erogato il sussidio disoccupazione mini Aspi se c’è uno stato di disoccupazione involontario ( il soggetto deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa), mentre non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale. La mini Aspi viene erogato inoltre se sussiste il requisito contributivo, ossia almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Domanda disoccupazione mini Aspi

Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione Mini-ASpI la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

 La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:

a) ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
b) data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
c) data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
d) ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
e) ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
f) trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

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Ecco il modulo Inps per fare domanda di disoccupazione mini Aspi.

–  domanda mini aspi