Gentile Redazione

Volevo sapere da voi, una persona che ha la dicitura:capacità  di deambulazione  sensibilmente ridotta (art.381 del DPR 495/1992) CON ACCOMPAGNAMENTO.
Può acquistare l’auto al 4%.
La ringrazio anticipatamente.

Le agevolazioni per l’acquisto di un’auto per persone con ridotte capacità motorie permanenti e con difficoltà di deambulazione, ma non in condizione di handicap grave, permettono l’acquisto dell’auto con l’Iva al 4% per l’acquisto di veicoli adattati alla guida per:

  • disabili titolari di patenti speciali con ridotte o impedite capacità motorie con l’obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida.
  • disabili che abbiano richiesto la patente speciale e che sono in possesso di certificato di idoneità alla guida.

Se la disabilità motoria in oggetto non comporta una grave limitazione nella deambulazione l’auto, per poter fruire delle agevolazioni, deve essere adattata per la guida o per il trasporto del disabile per accedere ai benefici fiscali.

Possono essere considerati adattamenti anche quelli prodotti in serie (come ad esempio il cambio automatico) ma devono essere riportati come prescrizione nella patente di guida.

Per poter fruire del beneficio fiscale, il veicolo destinato al trasporto del disabile deve essere allestito con almeno uno dei seguenti adattamenti previsti dal Ministero dei Trasporti:

  1. pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  2. scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  3. braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  4. paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  5. sedile scorrevole – girevole simultaneamente;
  6. sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza);
  7. portiera/e scorrevole/i.

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