Importanti cambiamenti in arrivo dal 2022 per la Dis-Coll. La manovra finanziaria prevede un miglioramento delle condizioni economiche ai collaboratori iscritti alla gestione separata Inps che perdono il lavoro.

Ciò al fine di tutelare maggiormente i lavoratori precari e in virtù dell’aumento delle aliquote contributive Inps a copertura dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Ma vediamo le novità in arrivo.

Dis-Coll, cosa cambia da gennaio

In buona sostanza, il meccanismo di decalage previsto anche per la Naspi scatteranno dal sesto mese e non più dal quarto come finora succede.

In altre parole, la riduzione dell’importo pari al 3% mensile della indennità di disoccupazione partirà dopo 180 giorni.

Ma se il percettore della Dis-Coll ha più di 55 anni di età, la riduzione slitta all’ottavo mese. Sempre che il periodo di fruizione superi questo periodo limite.

Altra novità riguarda la durata. Il trattamento di disoccupazione riservato ai collaboratori della gestione separata raddoppia per un massimo di 12 mesi. Ai percettori di Dis-Coll  è riconosciuta anche la copertura figurativa ai fini pensionistici per l’intero periodo della prestazione.

Dal 1 gennaio 2022, però, i lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps dovranno versare un’aliquota contributiva maggiorata rispetto a quella attuale (da 0,51 a 1,41).

Quanto spetta

L’indennità di disoccupazione – spiega l’Inps – è pari al 75% del reddito medio mensile quando tale reddito è inferiore a 1.221,44 euro per il 2019 (rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente).

È, invece, pari al 75% dell’importo di 1.221,44 euro per il 2019, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.221,44 euro, quando il reddito medio mensile che costituisce base di calcolo della Dis-Coll sia superiore all’importo di 1.221,44 euro.

La Dis-Coll è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso.