Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con apposito avviso, conferma anche per l’anno d’imposta 2024 gli stessi importi del diritto camerale validi per il 2023.

Parliamo, dell’importo annuo da versare alla CCIAA (Camera di commercio):

  • dai soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle imprese (questi versano il diritto annuale in misura fissa)
  • e dagli altri soggetti iscritti nel Registro delle imprese, quali ad esempio società commerciali; cooperative e società di mutuo soccorso; consorzi e società consortili, ecc. (per questi soggetti, invece, l’importo da versare è commisurato al fatturato).

Il diritto camerale 2024: basta un giorno

Il diritto camerale 2024, come per gli anni d’imposta trascorsi, è dovuto per ciascuna unità locale.

Quindi:

  • le imprese che esercitano attività senza unità locali, dovranno versare il diritto per la sola sede
  • le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno versare il diritto per la sede e per ciascuna delle eventuali unità locali iscritte nel Registro delle imprese.

Basta un solo giorno di iscrizione nell’anno perché il diritto camerale sia dovuto. Fanno eccezione le imprese chiuse entro il 31 dicembre, la cui domanda di cessazione sia stata presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo alla chiusura. Quindi, un’impresa che chiude battenti il 31 dicembre 2023 ma che presenta la cessazione dell’attività alla CCIAA a gennaio 2024 non dovrà pagare il diritto camerale 2024.

Non si rapporta ai mesi di iscrizione

L’importo non è frazionabile. Significa che un’impresa che si iscrive, ad esempio, al registro imprese a maggio 2024, dovrà pagare l’intero importo del diritto camerale 2024 al pari di un’impresa che è iscritta a gennaio 2024.

La CCIAA competente è quella in cui ha sede l’impresa. Se l’impresa, durante l’anno ha trasferito la propria sede da una provincia ad un’altra, deve pagare a favore della Camera di Commercio dove è iscritta al 1º gennaio dell’anno stesso.

Laddove, nell’anno si dovesse passare da una sezione all’altra nell’ambito del registro imprese (es: da sezione ordinaria a speciale o da REA a Registro imprese) il diritto dovuto è determinato dalla sezione in cui il soggetto era iscritto al 1º gennaio di quell’anno.

Diritto camerale 2024: scadenze, versamento e importi

Per coloro che, al 1° gennaio 2024, sono già iscritti, il diritto camerale si pagherà entro la stessa scadenza prevista per il primo acconto imposte 2024 (art.37 decreto-legge n. 223/2006 come convertito in Legge 248/2006). Quindi, al netto di proroghe, entro il 30 giugno 2024, ovvero entro 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Per chi si iscrive in corso di anno, il pagamento dovrà essere fatto contestualmente all’iscrizione.

Nell’ipotesi di omesso/insufficiente versamento è possibile fare il ravvedimento operoso. La sanzione amministrativa piena è variabile dal 10% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto (DM n. 54/2005).

Trovi qui tutti gli importo del diritto camerale 2024 (Avviso MIMIT del 20 dicembre 2023).

Riassumendo

  • il diritto camerale è dovuto da chi è iscritto alla CCIAA (Camera commercio)
  • si paga per ogni unità locale dell’impresa
  • per chi è già iscritto al 1° gennaio dell’anno, il diritto camerale 2024, come per gli anni trascorsi, deve pagarsi entro le stesse scadenze previste per il primo acconto imposte sul reddito
  • per chi si iscrive nel corso del 2024, il versamento deve farsi al momento dell’iscrizione
  • si versa con Modello F24 (codice tributo 3850)
  • in caso di omesso o insufficiente versamento si può fare il ravvedimento operoso.