Non è assolutamente vero che il datore può respingere le dimissioni presentate con il dovute preavviso da un proprio dipendente poichè non è possibile trattenere un lavoratore contro la propria volontà.

Le dimissioni del lavoratore, tra l’altro, non vanno motivate ma devo soltanto rispettare il periodo di preavviso previsto nel contratto di lavoro.

Le dimissioni per essere valide non necessitano del consenso del datore di lavoro che, quindi, non potrà rifiutarle.

Dimissioni e procedura di convalida

Quello che però bisogna tenere presente è che la Riforma Fornero a partire dal 18 luglio 2012, ha subordinato le dimissioni alla procedura di convalida.

Non basta, quindi, presentare le proprie dimissioni al datore di lavoro per terminare il rapporto lavorativo ma è necessaria la convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro o presso il Centro per l’Impiego competente, o in alternativa sottoscrivere un apposita dichiarazione che confermi in calce la cessazione del rapporto di lavoro che il datore di lavoro è tenuto a comunicare obbligatoriamente al Centro Provinciale dell’impiego entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto. Se il datore di lavoro non provvede deve trasmettere al proprio dipendente un invito scritto a provvedere a tale adempimento entro 30 giorni dalle dimissioni.