Con la risposta all’interpello di un contribuente n. 518 del 12 dicembre 2019, avente ad oggetto “Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali”, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti circa le modalità di conservazione delle dichiarazioni fiscali.

In particolare, si chiede all’Agenzia delle Entrate se l’intermediario abilitato alle trasmissioni fiscali possa conservare ed inviare al proprio cliente tali dichiarazioni attraverso supporti digitali.

Dichiarazioni fiscali: come ottimizzare i procedimenti amministrativi?

L’istante, un intermediario abilitato a presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali, chiede all’amministrazione finanziaria se sia possibile, al fine di ottimizzare i procedimenti amministrativi e superare la tradizionale consegna fisica ai clienti delle dichiarazioni fiscali inviate all’Amministrazione Finanziaria, mettere a disposizione del cliente la dichiarazione fiscale, trasmessa e firmata digitalmente, su una piattaforma digitale, di cui il cliente stesso ne abbia esclusivo accesso.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

La dichiarazione – trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate dall’istante – può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente medesimo”. È questa la prima risposta fornita dall’ADE all’interpello sopra citato.

La dichiarazione può essere trasmessa al cliente, anche, attraverso posta elettronica standard o certificata, a seconda di quanto determinato dalle parti.

Inoltre, si legge ancora nella risposta, “In alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di “tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici. In tal caso è fatto obbligo al contribuente di riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta”.

Infine: “qualora il contribuente intenda conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, i requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente medesimo”.

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