Per l’Agenzia Entrate è giunto il momento di aggiornare il modello utilizzato per la Dichiarazione di successione e volture catastali.

Il restyling si è reso necessario al fine di recepire i recenti chiarimenti interpretativi, tra cui quelli forniti con la Circolare n. 19/E del 6 luglio 2023 sul trattamento del “legato di genere”.

Sono anche implementate nuove funzionalità presenti negli applicativi informatici per la gestione di particolari fattispecie. L’Agenzia Entrate precisa, comunque, che fino al 26 ottobre 2023 è possibile trasmettere le dichiarazioni di successione predisposte utilizzando la precedente versione dei prodotti di compilazione e controllo.

Quando è obbligatoria

La dichiarazione di successione è un adempimento non sempre obbligatorio. NON è obbligatoria se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Se, dunque, nell’asse ereditario c’è un immobile, la dichiarazione di successione diventa obbligatoria. Inoltre bisogna fare anche la voltura catastale.

Si deve presentare, in modalità esclusivamente telematica, all’Agenzia Entrate. Il termine di presentazione è di 12 mesi dall’apertura della successione. Apertura che coincide con la data del decesso.

L’invio della dichiarazione permette di fare, contestualmente, anche le volture catastali se nell’asse ereditario ci sono immobili.

Dichiarazione successione e volture, gli aggiornamenti del modello

Con il recente Provvedimento Prot. n. 275086/2023, l’Agenzia Entrate aggiorna il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Gli aggiornamenti fatti sono quelli indicati negli Allegato 1 e Allegato 2 al provvedimento stesso,

Ad esempio, dall’Allegato 1, si evince che:

  • è stata aggiornata l’informativa sulla privacy;
  • nella sezione “Riservato a chi presenta il modello” del frontespizio, si trova l’indirizzo “PEC” relativamente ai dati di contatto;
  • nei Righi EB1 ed EB2 del Quadro EB – Attivo ereditario catasto terreni, relativamente al campo 24 e nei Righi EC1 ed EC2 del Quadro EC– Attivo ereditario catasto fabbricati, relativamente al campo 26, dopo la parola “successioni” viene aggiunta la parola “/donazioni”;
  • nel rigo EG11 del Quadro EG- Elenco documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive, ne è stata modificata la dicitura aggiungendo “/donazioni” dopo la parola “successioni”.

Riassumendo…

  • la dichiarazione di successione NON è obbligatoria se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari
  • se obbligatoria si presenta, in modalità telematica, all’Agenzia Entrate entro 12 mesi dalla data del decesso
  • devono provvedere a fare l’adempimento gli eredi
  • il modello di dichiarazione successione permette anche di fare contestualmente le volture catastali se nell’asse ereditario ci sono immobili
  • l’Agenzia Entrate con Provvedimento Prot. n. 275086/2023, aggiorna il modello, le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Gli aggiornamenti sono quelli elencati nell’Allegato 1 e Allegato 2 a provvedimento stesso.