Chi può presentare la dichiarazione redditi tramite 730 con sostituto d’imposta ha il vantaggio di avere il rimborso dell’eventuale credito direttamente in busta paga (se dipendente) o cedolino pensione (se pensionato). Così come, se dal 730 con sostituto scaturisce un debito, questo sarà trattenuto in busta paga o cedolino pensione.

Se, invece, la dichiarazione è presentata con 730 senza sostituto o con Modello Reddito, allora il contribuente dovrà provvedere da sé a versare il debito d’imposta. Laddove, invece, ci sia credito questo sarà rimborsato direttamente dall’Agenzia Entrate.

Resta fermo che in ogni caso, il contribuente, del credito IRPEF può decidere anche di volerlo utilizzare in compensazione. Ciò vale sia in caso di 730 (con e senza sostituto) sia nel caso di Modello Redditi.

Le date da segnare per il 730 precompilato 2023 (e non solo)

Dal 2 maggio 2023 è disponibile per contribuenti la Dichiarazione redditi 2023 precompilata. Solo dall’11 maggio sarà possibile, accettare, modificare e inviare il modello.

Trovi qui il calendario completo e aggiornato della Dichiarazione redditi 2023 precompilata.

Nulla cambia in merito alle regole per il rimborso del credito o il pagamento del debito che scaturisce dalla precompilata. Valgono, quindi, le regole ordinarie indicate in premessa. In dettaglio:

  • se dal 730 precompilato con sostituto d’imposta scaturisce un credito, questi può essere chiesto a compensazione o a rimborso. Il rimborso è fatto in busta paga (da luglio 2023) o nel cedolino pensione (da agosto/settembre)
  • se dal 730 precompilato con sostituto d’imposta scaturisce un debito, questo sarà trattenuto in busta paga (da luglio 2023) o cedolino pensione (da agosto/settembre)
  • in caso di 730 precompilato senza sostituto d’imposta, se scaturisce un debito questo deve essere pagato dal contribuente. Valgono le seguenti regole:
    • il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online dedicata al precompilato (infatti, la procedura permette di indicare l’IBAN del conto corrente su cui effettuare l’addebito). In alternativa, si può anche stampare il modello F24 che l’Agenzia ha già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie
    • il contribuente, invece, che si rivolge per l’assistenza fiscale a un Caf o professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle Entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato
  • se dal 730 precompilato senza sostituto d’imposta viene fuori un credito, questo può essere chiesto a compensazione o a rimborso.
    Il rimborso sarà fatto direttamente dall’Agenzia Entrate nelle modalità ordinarie (accredito su c/c se è stato comunicato l’IBAN oppure con assegno che arriverà a casa).

Infine, il contribuente che si avvale del Modello Redditi precompilato, paga il debito IRPEF nelle modalità ordinarie (Modello F24) oppure riceve il rimborso del credito direttamente con accredito su c/c (se ha comunicato l’IBAN) o con assegno (in assenza di IBAN).

Le scadenze per chi paga con Modello F24

Per chi deve pagare con Modello F24, ricordiamo quali sono le scadenze:

  • entro il 30 giugno 2023 si paga il saldo 2022 e primo acconto 2023 (si può pagare il tutto anche dopo il 30 giugno ma entro il 31 luglio applicando la maggiorazione dello 0,40%)
  • entro il 30 novembre 2023 si deve versare il secondo o unico acconto 2023.

Il saldo 2022 e primo acconto 2023 si possono rateizzare al massimo fino a novembre. Non si può, invece, rateizzare il secondo o unico acconto. Per chi non paga entro la scadenza si apre la strada del ravvedimento operoso prima che il fisco si accorga dell’omissione.