Quando un soggetto viene a mancare per decesso (de cuius), gli eredi devono preoccuparsi di verificare se, con riferimento all’anno d’imposta in cui il decesso è avvenuto, il deceduto era obbligato a fare la dichiarazione dei redditi. Ciò, in quanto, se così fosse, dovranno provvedervi gli eredi stessi per suo nome e conto.

Se, quindi, ad esempio, il sig. Antonio è mancato a giugno del 2022. Gli eredi (moglie, figli, ecc.). dovranno verificare se il sig. Antonio risultasse obbligato a presentare la Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022).

È sufficiente che l’adempimento sia fatto da uno di loro per liberare anche gli altri.

La dichiarazione redditi del deceduto può essere fatta con Modello 730 (senza sostituto d’imposta) solo nel caso in cui il de cuius rientri tra i soggetti ammessi all’utilizzo di questo modello dichiarativo. Altrimenti deve farsi con Modello Redditi Persone Fisiche.

Un nostro lettore ci dice di essere l’unico erede del genitore deceduto a luglio del 2022. Il lettore ci fa presente che ha presentato la dichiarazione di successione e pagato le relative imposte ipotecarie, catastali, ecc. Inoltre, ci dice che il genitore risulta obbligato alla Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022). Il lettore ora vuole rinunciare all’eredità. Ci chiede di sapere, quindi, se nonostante abbia presentato la dichiarazione di successione è ancora in tempo per rinunciare all’eredità e se rinunciando all’eredità sarà comunque obbligato a fare la Dichiarazione redditi 2023 per conto del genitore.

Dichiarazione successione, obbligo “tributario”

Volendo soffermarci prima sulla dichiarazione di successione ereditaria, diciamo subito che si tratta di un adempimento tributario.

Un adempimento che cammina separatamente rispetto alla possibilità di rinunciare all’eredità. In altre parole la presentazione della dichiarazione di successione non implica che poi il chiamato all’eredità vi rinunci.

La dichiarazione di successione, inoltre, non è sempre obbligatoria. Secondo la normativa attuale, infatti, non c’è obbligo di dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto
  • ha un valore non superiore a 100.000 euro
  • non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Laddove obbligatoria, deve essere presentata all’Agenzia Entrate entro 12 mesi dal decesso.

L’obbligo di presentazione incombe sui chiamati all’eredità. Basta che lo faccia uno solo e libera anche gli altri.

Dichiarazione redditi del defunto, la rinuncia all’eredità

Come anticipato, la presentazione della dichiarazione di successione è un adempimento di natura tributaria. Si deve fare laddove obbligatoria e la devono fare coloro che “per legge” sono chiamati all’eredità.

La rinuncia all’eredità prescinde da questo adempimento. Il chiamato all’eredità ha 10 anni di tempo, dall’apertura della successione (data del decesso) per rinunciare.

Quindi, nulla toglie al lettore di poter rinunciare all’eredità anche se ha presentato la dichiarazione di successione. Inoltre, la rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo (art. 521 codice civile). Nel senso che, anche se la rinuncia avviene dopo qualche anno dal decesso, l’effetto è dalla data del decesso. Dunque, chi rinuncia all’eredità non assumerà le vesti di erede e non assumerà tali vesti sin dall’apertura della successione.

Ne consegue anche che non assumendo le vesti di erede, il lettore non ha nemmeno alcun obbligo di natura fiscale in merito all’eventuale dichiarazione dei redditi del deceduto (in tal senso Ordinanza Corte Cassazione n. 21006 del 22 luglio 2021).