Errori nel 730 precompilato. A partire dal 30 aprile, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti il 730 precompilato, dall’11 maggio, data che dovrà essere confermata dall’Agenzia delle entrate, sarà possibile accettare o modificare il dichiarativo e provvedere al suo invio.

Detto ciò, nella verifica dei dati inseriti in precompilata nonché nell’eventuale fase di modifica, il contribuente che intende occuparsi direttamente dell’adempimento potrebbe commettere degli errori nel 730 precompilato.

In questo approfondimento noi di Investire Oggi vogliamo mettere in guardia i nostri lettori su tre errori principali che il contribuente potrebbe commettere in fase di modifica del dichiarativo.

Quanto vedremo vale anche per chi presenta il 730 ordinario.

Il primo errore sul 730 precompilato riguarda i bonus edilizi, nello specifico il bonus ristrutturazione, il secondo i rimborsi di spese scaricate in dichiarazione dei redditi negli anni precedenti, infine, il terzo relativo alla cedolare secca sugli affitti brevi.

Il 730 precompilato. Quali dati contiene?

Prima di entrare nello specifico della questione errori nel 730 precompilato, è utile richiamare i dati che troveranno posto nel dichiarativo 2024, redditi 2023.

In particolare, tra i principali dati inseriti in dichiarazione precompilata troviamo:

  • i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d’imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
  • gli oneri deducibili o detraibili e i rimborsi, anche per i familiari a carico individuati in base ai dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate;
  • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico e le spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
    altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuate in F24,
  • ecc.

Da quest’anno, il contribuente potrà scegliere tra compilazione del 730 ordinaria o semplificata.

Precompilato. I tre principali errori da evitare nel 730

In premessa abbiamo accennato al fatto che in fase di verifica o modifica, il contribuente potrebbe commettere degli errori nel 730 precompilato.

Il primo errore riguarda i bonus edilizi.

I bonus edilizi possano essere utilizzati per quote annuali. Ad esempio il bonus ristrutturazione opera per dieci quote annuali di pari importo. Parliamo di detrazioni Irpef, per cui ogni quota annuale opera sull’Irpef a debito dovuta in quello specifico anno. Eventuali residui annuali di detrazione non possono essere riportati agli anni successivi.

Da qui, il contribuente che rispetto al periodo d’imposta 2023 si trova in una situazione di parziale incapienza fiscale, potrebbe pensare di rinviare la quota di detrazione all’anno successivo per sfruttarla appieno. Questo comportamento non è ammesso per legge. Così facendo il contribuente perde l’intera quote di detrazione, senza che sia possibile farla valere sull’Irpef dovuta per il 2024.

Dunque, è bene prestare attenzione alla gestione delle quote annuali di detrazione dei bonus edilizi.

I rimborsi di oneri già scaricati in dichiarazione dei redditi

Un altro errore può essere commesso rispetto ai rimborsi di oneri detratti in anni precedenti.

Se il contribuente nel 2023 ha ricevuto un rimborso di una spesa sanitaria che ha portato in detrazione negli anni precedenti dovrà tassare il rimborso. Nei fatti, confermerà i dati riportati dal Fisco nel quadro D, rigo D7 (tassazione separata).

Ammenoché quando ha scaricato la spesa non ha già tenuto conto di quanto gli è stato restituito. Magari perché conosceva in anticipo la quota che avrebbe ottenuto indietro.

La verifica delle detrazioni deve essere sempre fatta tenendo conto che è possibile scaricare solo le spese che effettivamente rimangono a carico del contribuente. Ecco perché i rimborsi riducono la detrazione nel 730 precompilato.

La gestione della cedolare secca. Quale errore evitare nel 730?

Un altro errore rispetto al 730 precompilato può essere fatto in merito alla scelta tra tassazione ordinaria o cedolare secca degli affitti brevi. Affitti brevi che tra poco tempo entreranno nella banca dati UE.

Nella dichiarazione precompilata i corrispettivi comunicati dai portali on line (ad esempio AIRBNB) sono automaticamente assoggettati a tassazione sostitutiva con la cedolare secca al 21%. Tuttavia il contribuente può optare per la tassazione ordinaria Irpef.

Infatti, non è sempre conveniente tassare gli affitti brevi con la cedolare secca.

Da qui, il contribuente potrebbe commettere l’errore di confermare nel 730 precompilato la tassazione sostitutiva, pur avendo eventuali detrazioni che non trovano capienza sull’Irpef dovuta sugli altri redditi. Detrazione che in nessun caso possono essere fatte valere sull’imposta dovuta a titolo di cedolare secca. Nei fatti, è bene sempre avere contezza a 360° di quella che è la propria capienza fiscale per evitare di perdere sconti fiscali in dichiarazione dei redditi.

Riassumendo…

  • A partire dal 30 aprile, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti il 730 precompilato;
  • nell’eventuale fase di modifica, il contribuente che intende occuparsi direttamente dell’adempimento potrebbe commettere degli errori nel 730 precompilato;
  • gli errori possono riguardare i bonus edilizi, i rimborsi di oneri detratti in anni precedenti nonché la cedolare secca.