Arriva la banca dati europea degli affitti brevi. Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato il regolamento sulla “Raccolta e condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine”.

L’obiettivo del regolamento è quello di facilitare la registrazione dei locatori e delle loro unità di locazione a breve termine (come case, appartamenti e stanze). Ma in realtà c’è anche un altro fine. Infatti, come riportato sul sito del Parlamento europeo il regolamento intende ridurre le incoerenze relative alle modalità con cui le piattaforme online condividono i dati con le autorità pubbliche e di contribuire ad accrescere la fiducia dei consumatori in tali servizi.

Ciò comporterà anche maggiore attenzione nei controlli che potranno contare su uno strumento in più anche rispetto alla lotta contro l’evasione fiscale, in line con quanto già previsto con la c.d. DAC7. Il regolamento dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE ed entrerà in vigore entro 24 mesi.

Gli affitti brevi. Un cenno

Quando si parla di affitti brevi si fa riferimento alle locazioni di immobili abitativi dalla durata non superiore a 30 giorni. Per tale tipo di contratti non c’è obbligo di registrazione.

Grazie all’art.4 del DL 50/2017, è possibile applicare a tale tipo di locazioni la cedolare secca al 21 o al 26%.

Ciò anche quando oltre alla messa a disposizione dell’immobile, il locatore attiva altri servizi. Tra i quali: la fornitura della biancheria; la pulizia dei locali; le utenze, wi-fi; aria condizionata.

Non sono invece ammessi servizi di fornitura della colazione e somministrazione di pasti.

Anche la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti sbarra la strada alla cedolare secca.

La locazione deve riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.

Il contribuente può scegliere se applicare la cedolare secca o la tassazione ordinaria Irpef.

La banca dati nazionale

Il DL 145/2023 con l’intento di combattere l’evasione fiscale collegata ai contrari di locazione breve,  ha introdotto l’obbligo di adozione del codice identificativo nazionale, c.d. CIN affitti brevi.

L’obbligo di dotarsi di un CIN riguardale le seguenti unità immobiliari e strutture ricettive:

  • unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017;
  • strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La banca dati con l’indicazione delle strutture citate e dei relativi CIN, è tenuta e gestita dal Ministero del Turismo.

Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o in locazione breve, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera, dovrà esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura. Il CIN dovrà essere indicato anche in eventuali annunci “pubblicitari”.

In realtà, la previsione di una banca dati e l’assegnazione di un CIN è da ricondurre al DL 34/2019. Tuttavia, fino a oggi la banca dati non è mai diventata effettivamente operativa. Ora con il DL 145/2023 sono stati specificati meglio i contorni operativi della banca dati.

Con una recente nota del Ministero del Turismo è stato specificato che:

Gli obblighi e le sanzioni in materia di Cin, ricorda inoltre il ministero in una nota, si applicheranno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in funzione della banca dati nazionale delle locazioni brevi.

Affitti brevi. Con la banca dati UE controlli più mirati

Arriviamo così alla banca dati europea degli affitti brevi.

Come detto in premessa, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato il regolamento sulla “Raccolta e condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine”.

Il regolamento affitti brevi mira a:

  • facilitare la registrazione dei locatori e delle loro unità di locazione a breve termine (come case, appartamenti e stanze);
  • ridurre le incoerenze relative alle modalità con cui le piattaforme online condividono i dati con le autorità pubbliche;
  • contribuire ad accrescere la fiducia dei consumatori in tali servizi.

Bancati dati UE affitti brevi. Quali dati contiene?

Il regolamento prevede una procedura di registrazione dei locatori tramite la quale sarà necessario fornire:

  • l’indirizzo dell’immobile;
  • il tipo di unità;
  • se l’unità offerta costituisce una parte o la totalità dell’abitazione principale o secondaria del locatore, o se è utilizzata per altri fini;
  •  il numero massimo di ospiti che l’unità può accogliere.

Se i locatori sono persone fisiche sarà necessario registrare: il loro nome; un numero di identificazione nazionale o, qualora questo non fosse disponibile, altre informazioni che consentano l’identificazione della persona; il loro indirizzo; il loro recapito telefonico; l’indirizzo di posta elettronica che l’autorità competente può utilizzare per le comunicazioni scritte.

Se i locatori sono società serviranno i seguenti dati:  la loro denominazione; il numero nazionale di registrazione dell’attività; il nome di tutti i loro rappresentanti legali; la loro sede legale; un recapito telefonico di un rappresentante della persona giuridica; un indirizzo di posta elettronica che l’autorità competente può utilizzare per le comunicazioni scritte.

Detto ciò, la procedura in parola consentirà  di ottenere un numero di registrazione che saranno inclusi in uno specifico registro. Il codice dovrà essere indicato negli annunci di affitto riportati sui portali on line.

Gli Stati membri dovranno  istituire un punto di ingresso digitale unico per ricevere i dati comunicati dagli intermediari immobiliari on line.

Si pensi alle piattaforme come AIRNB:

Le piattaforme sono tenute a richiedere ai locatori di fornire il citato numero di registrazione e di condividere periodicamente una serie predefinita di dati con le autorità pubbliche (ad esempio il numero di prenotazioni previste ed effettive e il numero di ospiti che hanno soggiornato in un’unità per ogni prenotazione). La piattaforma dovrà anche verificare l’attendibilità delle informazioni fornite dal locatore.

Riassumendo…

  • Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato il regolamento sulla “Raccolta e condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine”;
  • è prevista una nuova banca dato degli affitti brevi;
  • l’obietto è anche quello di combattere l’evasione fiscale.