L’Agenzia Entrate, nei giorni scorsi, ha reso disponibile il modello definitivo di Dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022).

Il modello deve essere inviato, dai soggetti obbligati, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2023 ed il 30 aprile 2023. Tuttavia, essendo il 30 aprile di domenica, ed il 1° maggio anch’esso festivo, la scadenza slitta al 2 maggio 2023, salvo eventuale proroga.

L’invio può essere fatto (esclusivamente in via telematica) direttamente dal contribuente o anche tramite intermediario incaricato (commercialista, consulente del lavoro, ecc.).

Ad ogni modo, per chi dovesse saltare la scadenza del 2 maggio, si avranno altri 90 giorni di tempo per l’invio.

In questo caso si configura dichiarazione “tardiva” e si dovrà pagare una sanzione di 25 euro.

Trovi qui i soggetti obbligati ed esonerati dalla Dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022).

Dichiarazione IVA 2023, l’obbligo degli eredi in caso di decesso

Se il titolare di partita IVA viene a mancare per decesso, bisogna vedere se gli eredi sono obbligati a presentare la Dichiarazione IVA 2023 per conto del deceduto. In caso di decesso del contribuente, infatti, l’adempimento deve essere eseguito dagli eredi.

Questi però possono godere di una proroga di 6 mesi in applicazione di quanto previsto dall’art. 35-bis del decreto IVA (DPR n. 633 del 1972)

  • gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate dal contribuente deceduto e non assolti negli ultimi quattro mesi prima del decesso, compresa quindi la presentazione della dichiarazione IVA annuale, possono essere adempiuti dagli eredi entro i 6 mesi successivi a tale evento.

Esempio

Contribuente decede a marzo 2023 senza aver fatto la Dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022). Gli eredi possono presentare il Modello IVA/2023 del de cuius entro 6 mesi dalla data del decesso. Quindi, per loro non vale la scadenza del 2 maggio 2023.

È sufficiente che l’adempimento sia fatto da uno solo degli eredi.

Le regole per gli eredi

Quando è l’erede a dover presentare la Dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022) per conto della persona deceduta, sono previste regole ad hoc.

Regole che variano a seconda che l’erede abbia deciso di proseguire o meno l’attività del deceduto.

In soccorso vengono le istruzioni ministeriali, dove si dice quanto segue

  • Contribuente deceduto nel corso dell’anno 2022:
    • nel caso in cui l’erede o gli eredi non abbiano proseguito l’attività del contribuente deceduto devono presentare il Modello IVA/2023 per conto di quest’ultimo riportando nel riquadro dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7;
    • nel caso in cui l’erede o gli eredi abbiano proseguito l’attività del contribuente deceduto la dichiarazione deve essere presentata secondo le seguenti modalità (vanno compilati due moduli del Modello IVA/2023):
      • compilare un unico frontespizio, dove riportare la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA dell’erede che si sostituisce al deceduto;
      • nel 1° modulo del modello dichiarativo relativo agli eredi che proseguono l’attività devono essere compilati tutti i quadri inerenti l’attività proseguita riportando i dati delle operazioni effettuate nell’anno d’imposta 2022 dopo il decesso
      • nel 2° modulo, riguardante il de cuius, devono essere compilati tutti i quadri inerenti l’attività da questi svolta includendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’ultimo mese o trimestre di liquidazione IVA chiusosi prima della data del decesso.
  • Contribuente deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di presentazione della dichiarazione (2 maggio 2023):
    • in tale ipotesi poiché l’attività è stata svolta per l’intero anno d’imposta dal contribuente deceduto, l’erede o gli eredi devono presentare la dichiarazione per conto di quest’ultimo riportando nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7