A breve presenterò un modello Redditi integrativo. Nello specifico devo correggere un errore presente nel modello Redditi 2019. In particolare, ho omesso di indicare un reddito derivante da locazione breve.

 

A tal proposito, devo farmi rilasciare dal commercialista un nuovo impegno alla trasmissione della dichiarazione o vale quello cumulativo riferito alla dichiarazione da correggere?

L’impegno alla trasmissione telematica

Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 gli intermediari abilitati (Commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro ecc) devono:

 

  • rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione,
  • l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti.

 

A tal proposito, nell’impegno, l’intermediario,  deve precisare se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta.

 

In tal modo, il contribuente si tutela da eventuali inadempienze del professionista.

 

Difatti è prevista una specifica responsabilità per il professionista.

 

Ad ogni modo, la data dell’impegno deve essere riportata nell’apposita sezione del dichiarativo.

 

L’intermediario, è tenuto a conservare una copia di tutte le dichiarazioni inviate  fino a quando non scadono i termini per l’accertamento, art 43 DPR 600/73.

 

Inviata la dichiarazione all’Agenzia delle entrate, il professionista:

 

  • entro 30 giorni dal termine di invio telematico, deve rilasciare al cliente l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi al fisco,
  • unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento (ricevuta di trasmissione telematica).

Quest’ultima ricevuta prova che il professionista ha presentato la dichiarazione.

 

Ad ogni modo, il contribuente dovrà conservare:

  • la dichiarazione originale;
  • la ricevuta di invio;
  • tutta la documentazione comprovante i dati reddituali e di spesa indicati nella dichiarazione.

 

Dunque, al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario.

Se rileva inadempienze da parte dell’intermediario deve segnalarlo all’ufficio dell’Agenzia delle entrate della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale.

L’impegno cumulativo: sono escluse le dichiarazioni integrative

Il D.L. 34/2019, c.d decreto crescita, da al contribuente la possibilità di conferire all’intermediario (Commercialista, Consulente del lavoro ecc) un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni. Scelta a fronte della quale, l’intermediario rilascia un impegno unico a trasmettere.

 

Difatti, si parla di impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.

 

L’impegno cumulativo:

 

  • può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se
  • sono indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto intermediario si impegna alla trasmissione.

Qual è la durata dell’impegno cumulativo?

L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato. Salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d’imposta.

La risposta al quesito: un nuovo impegno per le dichiarazione integrativa

Le disposizioni sull’impegno cumulativo non sono applicabili alle dichiarazione integrative.

 

A parere della redazione Fisco di Investire oggi, il contribuente sarò tenuto a farsi rilasciare dal commercialista un nuovo impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione integrativa.

 

Dalla data dell’impegno decorreranno i trenta giorni che il commercialista ha a disposizione per inviare la dichiarazione integrativa, art.3, DPR 322/1998, comma 7-ter.

 

Articolo che non contiene alcun richiamo all’impegno cumulativo alla trasmissione delle dichiarazioni.