Il contribuente che non presenta la dichiarazione o che riporta nella stessa dati errati o incompleti può essere sanzionato dal fisco; allo stesso modo anche il professionista al quale ci rivolgiamo per la presentazione della dichiarazione dei redditi ha specifiche responsabilità.

 

Difatti, assunto l’impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione, deve rispettare precisi termini per inviarla all’Agenzia delle entrate.

I termini di presentazione del modello Redditi

Il modello Redditi 2020, periodo d’imposta 2019 deve essere presentato entro il prossimo 30 novembre.

Seppur tardiva, è comunque considerata regolare, la dichiarazione presentata entro i 90 giorni successivi.

 

Spirati anche i 90 giorni rispetto alla data del 30 novembre, la dichiarazione è considerata omessa.

La consegna della dichiarazione al commercialista: dichiarazione già compilata?

Sulla base delle disposizioni contenute nel d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 gli intermediari abilitati (Commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro ecc) devono:

  • rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione,
  • l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti.

Difatti, è necessario precisare se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o se verrà predisposta dal professionista.

 

I gestionali utilizzati dai professionisti hanno apposite funzioni che permettono di specificare quanto da ultimo assunto.

 

La data dell’impegno deve essere riportata nell’apposita sezione del dichiarativo.

 

L’intermediario è tenuto a conservare una copia di tutte le dichiarazioni inviate  fino a quando non scadono i termini per l’accertamento, art 43 DPR 600/73.

 

Inviata la dichiarazione all’Agenzia delle entrate, il professionista:

  • entro 30 giorni dal termine di invio telematico, deve rilasciare al cliente l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi al fisco,
  • unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento (ricevuta di trasmissione telematica).

Quest’ultima ricevuta prova che il professionista ha presentato la dichiarazione.

 

Ad ogni modo, il contribuente dovrà conservare:

  • la dichiarazione originale;
  • la ricevuta di invio;
  • tutta la documentazione comprovante i dati reddituali e di spesa indicati nella dichiarazione.

Dunque, al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario.

Se rileva inadempienze da parte dell’intermediario deve segnalarlo all’ufficio dell’Agenzia delle entrate della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale.

La responsabilità dell’intermediario

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte del professionista, si applicano le sanzioni di cui all’art.7-bis del D.Lgs 241/1997.

 

Se l’intermediario omette di inviare la dichiarazione entro il prossimo 30 novembre, si applicherà la sanzione   che va da 516 euro a 5.164 euro. Ad ogni modo, se la presenta entro i 90 giorni successivi, potrà ricorrere al ravvedimento è versare la sanzione ridotta di 51 euro (1/10 di 516 euro).

 

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Se il contribuente consegna la dichiarazione al commercialista subito dopo il termine ordinario?

 

Di regola,  l’intermediario ha  30 giorni di tempo per rinviare la dichiarazione consegnata dal cliente.

 

Ciò non vale nel caso in cui la scadenza ordinaria cade prima del decorso dei 30 giorni; in questo caso deve rispettare la data ordinaria di scadenza.

 

Se la dichiarazione è consegnata dal cliente subito dopo che è trascorso il termine ordinario, l’intermediario ha 30 giorni per inviare il dichiarativo; se non rispetta i 30 giorni:

  • può inviare la dichiarazione entro i 90 gg successivi,
  • al termine ordinario di invio ossia al 30 novembre.

In tale caso, la sanzione di 516 euro è ridotta ad 1/10.

 

Oltre alle sanzioni individuate, in caso di gravi e ripetute irregolarità, ovvero:

  • in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista
  • o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale,

può essere disposta la revoca dell’abilitazione.