Il mese di giugno è quello dell’IMU. A calendario ci sono due scadenza. Una è già trascorsa. Parliamo del 16 giugno, data entro cui andava pagato l’acconto IMU 2023. Per il saldo ci sarà tempo fino al 18 dicembre 2023 (il 16 è sabato). L’altro appuntamento è al 30 giugno 2023. Il fine mese segna la scadenza della dichiarazione IMU. E quest’anno doppio appuntamento. Ci sarà, infatti, da inviare sia la Dichiarazione IMU 2023 (anno d’imposta 2022) sia la Dichiarazione IMU 2022 (anno d’imposta 2021).

Il termine ordinario per l’invio della dichiarazione IMU è il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Tuttavia, per il periodo d’imposta 2021 (Dichiarazione IMU 2022) il termine fu prorogato prima al 31 dicembre 2022 e poi da ultimo al 30 giugno 2023 (decreto Milleproroghe).

Un adempimento non sempre dovuto

La Dichiarazione IMU è un adempimento non obbligatorio per tutti. Infatti, il legislatore individua specificamente i casi in cui bisogna presentarla. SI tratta delle ipotesi che rientrano in una delle seguenti casistiche:

  • nell’anno d’imposta di riferimento gli immobili posseduti sono stati oggetto di riduzione IMU
  • il comune non dispone di tutte le informazioni necessarie per poter determinare correttamente il tributo dovuto dal contribuente.

Si tenga altresì presente che, una volta presentata, non bisogna ripresentarla ogni anno. Resta, infatti, valida quella presentata in precedenza. È, invece, necessario ripresentarla quando bisogna dichiarare delle variazioni rispetto a prima. Inoltre, la Dichiarazione IMU presentata negli anni passati resta valida anche ai fini della nuova ILIA (ossia l’imposta che, dal 2023, sostituisce l’IMU nel Friuli Venezia Giulia).

Dichiarazione IMU, i casi in cui scatta l’obbligo

La dichiarazione IMU deve essere presentata, laddove obbligatoria, al comune in cui si trovano gli immobili oggetto dell’imposta stessa. Questi sono i casi specifici in cui scatta l’obbligo di fare l’adempimento:

  • quando gli immobili, nell’anno d’imposta oggetto di dichiarazione hanno acquisito le caratteristiche per godere di riduzione d’imposta, ossia:
    • fabbricati di interesse storico o artistico
    • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
    • unità immobiliari concesse in comodato gratuito tra genitori e figli
    • fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni-merce)
  • quando il comune, per l’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, non possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
    Di seguito alcuni esempi:
    • l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria
    • l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali
    • l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile
    • il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile
    • l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato
    • l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio
    • l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU
    • ecc.

Per l’elenco completo si rimanda alle istruzioni ministeriali della Dichiarazione IMU.

Riassumendo…

  • il 30 giugno 2023 doppio appuntamento con la dichiarazione IMU (scade la Dichiarazione IMU 2023 e la Dichiarazione IMU 2022 riferite rispettivamente all’anno d’imposta 2022 e anno d’imposta 2021)
  • la dichiarazione IMU si presenta al comune in cui si trovano gli immobili oggetto d’imposta
  • l’adempimento è obbligatorio solo quando si rientra in specifiche casistiche, ossia l’immobile è stato oggetto di riduzione IMU nell’anno d’imposta oppure quando il comune non ha tutte le informazioni necessarie per verificare il corretto assolvimento del tributo.