Dichiarazione Imu 2012 da presentarsi in casi precisi che devono essere chiariti.

In questo articolo ci soffermiamo sugli immobili che godono di riduzioni di imposta. In linea generale si sottolinea che l’obbligo dichiarativo Imu sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto alle dichiarazioni Ici già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono comunque conoscibili dal comune.

Dichiarazione Imu  e immobili che godono di riduzioni

In particolare la dichiarazione Imu deve essere presentata quando l’immobile gode di riduzioni di imposta.

Nel caso concreto troviamo tra le fattispecie interessate:

– fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ( per tali fabbricati, la manovra salva Italia ha disposto che si applica la riduzione del 50%, ma solo che sussistono congiuntamente sia l’inagibilità che l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo dell’immobile): in questi casi le riduzioni vanno dichiarate solo quando si perde il diritto poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione,

– fabbricati di interesse storico o artistico: per questi vi è la riduzione al 50% della base imponibile,

– immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, quindi quelli non produttivi di reddito fondiario, ossia quelli relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni, quelli posseduti da soggetti passivi Ires, ovvero quelli locati. In merito proprio ai contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1 luglio 2010, la dichiarazione Imu non va presentata poiché dalla data del 1 luglio 2010 al momento della registrazione devono essere comunicati al competente ufficio delle Entrate anche i relativi dati catastali. Per i contratti di locazione e affitto registrati prima del 1 luglio 2010 invece la dichiarazione Imu deve essere presentata, sempre che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto,

– fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni merce per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota fino allo 0,38%, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo no superiore a 3 anni dalla fine dei lavori,

– i terreni agricoli nonchè quelli coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP).

 

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