E’ scaduto ieri, 4 febbraio 2013, il termine per la presentazione della dichiarazione Imu (si veda il nostro articolo Dichiarazione Imu, scade oggi il termine per la presentazione), ma cosa accade per chi non ha rispettato questa scadenza?

Istruzioni dichiarazione Imu

È nelle istruzioni al modello di dichiarazione Imu che sono indicate proprio le sanzioni in caso di omessa , infedele o errata indicazione nella dichiarazione concernente  tributi vari. Il richiamo in tal caso è all’articolo 14 del decreto legislativo n. 504 del 1992 che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa:

– dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro, in caso di mancata presentazione della dichiarazione.

La sanzione in tal caso di riduce di un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga sanzione e tributo;

– dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta, se la dichiarazione è infedele;

– da euro 51 a 258 invece se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta;

– da euro 51 a 258 per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari entro 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione.

 Le sanzioni in caso di omessa, infedele o incompleta dichiarazione

Considerato ciò, per quel che riguarda l’applicazione delle sanzioni relative alle violazioni sul versamento Imu, si legge nelle istruzioni correlate al modello, che si richiama l’articolo 13 del decreto legislativo  18 dicembre 1997, n. 471 che fissa in generale, per tutti i tributi, le sanzioni per ritardato o omesso pagamento. Tale conclusione deriva dalla lettura del comma 2 dell’articolo 13 che stabilisce che al di fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista dal comma 1 dell’articolo 13 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. A ulteriore fondamento di questa affermazione si richiama anche l’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

473, in base al quale alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, vale a dire il decreto legislativo n. 472 del 1997.Ciò vuole dire in sostanza che le sanzioni amministrative di cui sopra, trovano applicazione anche in caso di mancata presentazione, dichiarazione infedele, mancata esibizione o anche dichiarazione con vari errori. E’ bene precisare che la dichiarazione Imu si considera omessa se inoltrata agli uffici competenti oltre 90 giorni dal termine ordinario previsto per la presentazione. La dichiarazione Imu invece è infedele, quando, seppur presentata entro la scadenza corretta, contiene dati non corrispondenti a quelli reali ed effettivi. Nelle istruzioni al modello dichiarazione Imu, da ultimo si ricorda che ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 471 del 1997, nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti ( nel caso di specie la dichiarazione concernente il versamento Imu) non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 e spetta al concessionario per la riscossione è tenuto a comunicare l’infrazione all’ufficio o all’ente impositore.