Con la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, coloro che gestiscono le strutture ricettive, alberghi, B&B, case vacanze, ecc. dichiarano l’imposta versata al Comune in cui sono le stesse sono ubicate.

Potrebbe accadere che rispetto a un determinato periodo d’imposta, il gestore della struttura abbia ottenuto dal Comune, la rateizzazione del versamento dell’imposta pagata da coloro i quali hanno soggiornato nella struttura ricettiva. Da qui, è lecito domandarsi quali siano gli importi che il gestore della struttura o l’intermediario per conto del gestore, dovrà inserire nella dichiarazione.

In dichiarazione sarà necessario inserire il totale rateizzato o quanto effettivamente versato al Comune per effetto della rateizzazione?

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato alcune faq sulla dichiarazione dell’imposta di soggiorno con le quali ha analizzato anche il caso dei versamenti rateizzati. Vediamo quali sono le indicazioni operative da seguire.

La dichiarazione dell’imposta di soggiorno

L’obbligo di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno è previsto dall’art.4, comma 1-ter del D.Lgs 23/2011.

Il gestore della struttura ricettiva e’ responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonche’ degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale (..).

La dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica, tramite il portale dell’Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Dunque, rispetto ai soggiorni 2022, la dichiarazione andrà presentata entro il 30 giugno 2023.

Se non si rispetta l’obbligo o si presenta una dichiarazione infedele, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto titolo di imposta.

Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione del 30%.

Dichiarazione imposta di soggiorno e versamenti rateali. Le regole da seguire

In premessa ci siamo chiesti come bisogna compilare la dichiarazione laddove il gestore della struttura ricettiva abbia ottenuto dal Comune, la rateizzazione del versamento dell’imposta.

Per rispondere a questa domanda, è utile riprendere una delle FAQ pubblicate dal Dipartimento delle Finanze sul proprio portale.

Nel caso in cui il titolare dell’attività abbia ottenuto una rateizzazione dal Comune e non abbia versato integralmente l’imposta, come va compilata la dichiarazione?

L’indicazione data dal Ministero è la seguente.

Nel campo versamenti si inserisce l’importo effettivamente versato e nelle Annotazioni Generali può essere valorizzata la circostanza della rateizzazione in corso.

Dunque, ai fini dichiarativi rileva solo l’effettivamente versato dalla struttura ricettiva.