“Lo scorso anno ho affittato per brevi periodi estivi un appartamento di mia proprietà che è situato in una nota località turistica. Agli ospiti ho provveduto ad addebitare anche l’imposta di soggiorno così come da disposizioni del Comune nel cui territorio è ubicato l’immobile. Detto ciò, vorrei sapere se anche rispetto alle locazioni brevi c’è l’obbligo di dichiarazione dell’imposta di soggiorno incassata e riversata al comune rispetto all’anno 2022″.

Prima di dare una risposta al nostro lettore, facciamo un piccolo cenno alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno.

La dichiarazione dell’imposta di soggiorno. Un cenno.

L’obbligo di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno è previsto dall’art.4 del D.Lgs 23/2011.

In particolare:

Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione

La dichiarazione 2023, periodo d’imposta 2022, può essere inviata a partire dall’8 maggio.

Dichiarazione imposta di soggiorno anche per gli affitti brevi?

In merito al quesito sopra riportato,  l’art. 4 del D. L. 24 aprile 2017, n. 50 disciplina le cosiddette locazioni brevi, ossia  i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di inter-mediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Lo stesso articolo prevede che il soggetto il quale incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile anch’esso non solo del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ma anche della presentazione della dichiarazione.

Dunque, è corretto affermare che l’obbligo di presentare la dichiarazione dell’imposta riguarda anche le locazioni brevi.

Si ponga attenzione al fatto che laddove l’affitto fosse stato concluso da un intermediario che incassa anche il canone, quest’ultimo è responsabile del versamento dell’imposta e, come previsto dalla legge, anche della presentazione della dichiarazione. Tali dati non devono essere dichiarati dal gestore della struttura neppure nel “campo esenti” della dichiarazione.