La finestra temporale per accettare, modificare, integrare ed inviare al fisco la dichiarazione dei redditi precompilata 2021 (Modello 730 precompilato 2021) si è aperta il 19 maggio 2021.

Per l’invio, salvo proroghe, ci sarà tempo fino al 30 settembre 2021. Ad ogni modo chi nel periodo 25 maggio 2021 – 22 giugno 2021 avesse già trasmesso il Modello 730 precompilato 2021 potrà annullarlo entro la stessa data del 22 giugno 2021.

Dichiarazione dei redditi precompilata 2021: ammesso un solo annullamento

La dichiarazione dei redditi precompilata 2021 (anno d’imposta 2020) è disponibile dal 10 maggio 2021. Solo dal 19 maggio 2021 è, invece, divenuto possibile accettarla, modificarle, integrarla ed inviarla.

A decorrere dal 25 maggio 2021 e fino al 22 giugno 2021 è, comunque, ammesso annullare un Modello 730 precompilato 2021 già inviato (vedi anche Dichiarazione precompilata 2021: da maggio a novembre, tutte le date da ricordare)

L’annullamento di una dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire una sola volta e comporta l’annullamento dell’intera dichiarazione. Una vola annullata, l’Agenzia delle Entrate metterà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata così com’era prima delle eventuali modifiche apportate del contribuente.

Come annullare la dichiarazione dei redditi precompilata 2021 inviata

Per procedere all’annullamento di un Modello 730 precompilato 2021 è necessario che lo stato della ricevuta dell’invio risulti con la dicitura “Elaborato” e occorre accedere all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio, ossia:

  • SPID
  • CIE (Carta identità elettronica)
  • CNS (Carta nazionale dei servizi)
  • Credenziali Fisconline
  • Credenziali INPS.

Se trattasi di un Modello 730 congiunto, l’annullamento può essere fatto solo dal contribuente che risulta indicato come “dichiarante”.

Si tenga presente che l’annullamento comporta anche l’eventuale rimozione del Modello F24 predisposto per il versamento delle imposte (se trattasi di annullamento di Modello 730 precompilato senza sostituto d’imposta).

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