I cittadini italiani residenti all’estero che possiedono anche redditi nel territorio Italiano, sono chiamati a presentare la dichiarazione dei redditi anche nel nostro paese per tali redditi. Si pensi al caso di un soggetto residente in Francia, che è anche proprietario in Italia di un’immobile ceduto in affitto e per il quale, dunque, percepisce canone di locazione.

La domanda che ci si potrebbe porre in tali casi è se questo contribuente, dovendo presentare, anche dichiarazione dei redditi in Italia, per liquidare l’imposta (IRPEF o cedolare secca) dovuta sui citati canoni, possa godere delle stesse detrazioni fiscali o deduzioni allo stesso modo di un cittadino residente in Italia (ad esempio le detrazioni per figli a carico).

Detrazioni e deduzioni in Italia per il residente all’estero: quando spettano?

In genere le detrazioni e deduzioni non spettano ai soggetti non residenti in Italia. Tuttavia, il comma 3-bis dell’art. 24 del TUIR deroga a questa regola ma solo laddove siano rispettate determinate condizioni. Nel dettaglio menzionata disposizione normativa, testualmente stabilisce che:

“In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza…”

In altri termini, è permesso ai residenti all’estero, con riferimento ai redditi prodotti nel nostro territorio, di calcolare l’imposta dovuta su questi redditi allo stesso modo di chi risiede in Italia, e quindi, di fruire in ugual modo delle detrazioni e deduzioni fiscali. Tuttavia, ciò è consentito solo se rispettate le seguenti condizioni:

  • il cittadino residente all’estero deve avere un reddito prodotto in Italia pari almeno al 75% del reddito complessivamente da lui prodotto;
  • non deve godere di analoga agevolazione fiscale nel paese di residenza (quindi, ad esempio, non può godere delle detrazioni per carichi di famiglia sul reddito prodotto in Italia se già fruisce dell’analoga detrazione anche sul reddito prodotto nel paese estero di residenza);
  • deve sussistere lo scambio di informazioni tra lo Stato estero di residenza e l’Amministrazione finanziaria italiana.

Inoltre deve trattarsi di oneri sostenuti nel nostro Paese.

Dunque, ad esempio, potrà godere della detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione fatti sull’immobile posseduto in Italia, ma non per le spese fatte sull’immobile posseduto nel paese estero di residenza.

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