La campagna fiscale 2023 continua. La dichiarazione redditi dei contribuenti riferita all’anno d’imposta 2022 scade il 2 ottobre 2023 (se ci riferiamo al Modello 730) oppure il 30 novembre 2023 (se parliamo di Modello Redditi 2023). I contribuenti si chiedono quali siano le spese che possono detrarre o dedurre. E tra queste c’è quella per il tamponi e test per il Sars-Cov-2.

Quali sono requisiti per poter recuperare queste spese nel 730?

In primis ricordiamo che tali tamponi e tali test sono a tutti gli effetti delle spese sanitarie detraibili al 19%.

La detrazione è per cassa. Quindi, nel 730/2023 (anno d’imposta 2022) si possono detrarre le spese “pagate” nel 2022.

La detrazione spese sanitarie

Regola vuole che, a decorrere dalla spese detraibili al 19% sostenute dal 2020 è richiesto che il pagamento risulti fatto con strumento tracciabile. Quindi, bonifico, carta di credito o debito, carta prepagata, assegno, ecc.

Le uniche spese che restano detraibili al 19% anche se pagate in contanti sono:

  • acquisto di farmaci, anche omeopatici;
  • acquisto di dispositivi medici;
  • prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN (servizio sanitario nazionale).

Tutte le altre spese detraibili al 19%, diverse da quelle dal menzionato elenco, dunque, possono essere recuperate in dichiarazione redditi solo se pagate con strumento tracciabile.

I requisiti per la detrazione tampini e test Covid-19

I tamponi e i test per il Covid-19, sono spese sanitarie detraibili al 19%. I requisiti per la detrazione sono messi nero su bianco dall’Agenzia Entrate nella Circolare n. 13/E del 2023. Sono considerate come “prestazioni diagnostiche”.

Se eseguite presso strutture private, la spesa sostenuta è detraibile se pagata in contanti solo laddove la struttura sia convenzionata al SSN. Laddove la struttura non è convenzionata, lo sgravio spetta solo se il pagamento è fatto con strumento tracciabile.

Nel caso in cui il tampone o il test sono fatti in struttura pubblica, la detrazione è possibile sia se il pagamento è fatto in contanti sia se tracciabile.

Stessa cosa dicasi se fatti in farmacia. Infatti, le farmacie, sia pubbliche sia private, operano (per legge) in regime di convenzionamento con il SSN.

L’Agenzia Entrate dice anche che per il tampone o il test Covid fatti in farmacia, è necessario che la certificazione rilasciata dalle farmacie stesse può riportare la qualità della prestazione sanitaria effettuata, consistente, ad esempio, nella “esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19”.

In alternativa può esserci l’indicazione dei codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18), validi su tutto il territorio nazionale, riferiti all’esecuzione di tamponi rapidi per Covid-19 approvati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Riassumendo…

  • il tampone e il test Covid-19 sono detraibili al 19% in dichiarazione redditi
  • si tratta di spese sanitarie ed in particolare sono considerate come “prestazioni diagnostiche”
  • la detrazione è per cassa. Quindi, nel 730/2023 si detraggono le spese pagate nel 2023
  • se la spesa è sostenuta presso una struttura privata NON accreditata al SSN la detrazione è possibile solo laddove il pagamento risulta fatto con strumento tracciabile (non contanti)
  • se la spesa è fatta presso una struttura privata accreditata al SSN o una struttura pubblica oppure in farmacia, la detrazione è possibile sia in caso di pagamento tracciato sia in caso di pagamento in contanti.