La questione è sorta in seguito al ricorso di un contribuente, al quale, nell’ormai lontano 2007, gli venne contestato l’aver ripreso a tassazione un credito IVA sorto nel 1999 e portato in detrazione nell’anno 2007. Da precisare che le dichiarazioni successive all’anno 1999 sono state omesse dal contribuente stesso.

La sentenza della corte di cassazione

I giudici della Suprema Corte di Cassazione con sentenza 17757 del 2016 hanno stabilito quanto segue:

«Pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili».

In altre parole, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è possibile portare in detrazione tale credito non oltre la dichiarazione Iva del secondo anno successivo a quello in cui tale diritto sarebbe sorto.