La Legge di Stabilità 2015 ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la detrazione fiscale al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.   Dal 1 gennaio del prossimo anno, invece, tale agevolazione sarà sostituita da una detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione edilizia del 36%.   La Legge di Stabilità 2015 ha esteso l’agevolazione ad altre tipologie di interventi poiché per l’anno in corso si può fruire della detrazione 65% per l’acquisto e la messa in opera di:

  • schermature solari
  • impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore

  Sempre con la Legge di Stabilità 2015 sono state introdotte altre novità come ad esempio eliminando l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i lavori che proseguono per più periodi di imposta e la modifica del numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione.

  La detrazione 65% è riconosciuta per spese sostenute al fine di ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento, per il miglioramento termico dell’edificio, per l’installazione di pannelli solari, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali.   Fino al 5 giugno 2013, e per le spese sostenute fino a quella data, la detrazione era del 55% mentre per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.   Per fruire della detrazione è necessario che i lavori di riqualificazione energetica siano effettuati su unità immobiliari o su parte di esse già esistenti mentre non sono previste detrazioni per spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.   Imprese ammesse alla detrazione 65%   Oltre alle persone fisiche sono ammessi alla detrazione 65% anche:

  • gli esercenti di arti e professioni
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (società di persone e società di capitali)
  • associazioni tra professionisti
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

  I titolari di reddito d’impresa per fruire della detrazione devo effettuare le riqualificazioni sui fabbricati strumentali che utilizzano per esercitare la propria attività imprenditoriale come specificato nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 340 del 2008.

  Non possono usufruire della detrazione le imprese