Per i lavori effettuati su parti comuni condominiali, finalizzati contemporaneamente alla riduzione del rischio sismico e al risparmio energetico è riconosciuta una detrazione Irpef fino all’85% della spesa sostenuta.

 

Tale detrazione è operativa da diverso tempo, già prima dell’introduzione del superbonus 110%, ad opera del D.L. Rilancio.

 

A tal proposito, è stato chiesto all’Enea se tale detrazione possa essere considerata quale intervento trainato ai fini della spettanza del superbonus 110%?

 

Per intervento trainato si intende un intervento agevolato solo se effettuato contemporaneamente ad uno principale di risparmio energetico o di riduzione del rischi o sismico.

 

Ecco in chiaro la risposta data dall’Enea.

Il superbonus condomini

Già da prima dell’introduzione del superbonus 110%, all’art 14 del D.L. 63/2013, comma 2.quater.1, ai condòmini viene data  la possibilità di accedere al c.d. superbonus condomini.

 

In cosa consiste?

 

Per gli interventi condominiali sono previste detrazioni rafforzate se gli stessi sono finalizzati:

  • si al risparmio energetico
  • sia alla riduzione del rischio sismico ( edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3).

 

In tali casi, è possibile beneficiare di una una detrazione dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85%, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro. Moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

 

Anche per il superbonus condomini è ammessa la cessione in favore di terzi.

Il superbonus 110%

 

E’ l’agevolazione fiscale più discussa del momento. Facciamo riferimento al superbonus 110%.

 

Il superbonus è una detrazione del 110% spettante a coloro che effettuano, sugli immobili residenziali:

  • lavori di risparmio energetico o
  • di riduzione de rischio sismico.

 

Ad esempio, spendendo 50.000 €, il contribuente ha diritto a beneficiare di una detrazione Irpef di 55.000.

 

La detrazione può essere fruita in 5 quote annuali di pari importo.

Fino a copertura dell’Irpef dovuta, anno per anno e per 5 anni.

 

Ad ogni modo, la quota in eccesso non può essere recuperata a copertura dell’Irpef dovuta per gli anni successivi nè richiesta a rimborso.

 

In alternativa, è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura praticato, eventualmente, dall’impresa che esegue i lavori.

Quali sono nello specifico gli interventi agevolati? 

Sono agevolati gli interventi, effettuati su immobili residenziali(art.119, D.L. 34/2020):

 

  • di risparmio energetico e
  • di riduzione del rischio sismico.

 

Rientrano nel bonus al 110%, art.119 del Decreto Legge, n°34/2020, D.L Rilancio, i seguenti interventi:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi  “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

 

Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

 

Difatti, non rileva la data di inizio dei lavori ma la data  di pagamento delle spese ammesse al 110%.

Superbonus condomini 110%: è un intervento  trainato?

Fatta tale ricostruzione,  c’è da capire se il Superbonus condomini possa essere considerato quale intervento trainato i fini del 110%.

 

A tal proposito, l’Enea ha fornito una risposta bene precisa.

 

Secondo l’Enea, il superbonus condomini non può essere considerato quale intervento trainato 110%.

 

in quanto gli interventi agevolati in base al comma 2.quater.1 dell’art. 14 del D.

L. 63/2013 sono compresi tra quelli “trainanti”. In particolare, gli interventi agevolati ai sensi del citato comma 2.quater.1 dell’art. 14 del D.L. 63/2013 sono finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla efficienza energetica.

La detrazione ivi disciplinata è alternativa a quella prevista per gli interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici esistenti (comma 2-quater dell’articolo 14) e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico (articolo 16, comma 1- quinquies del decreto legge n. 63 del 2013). Trattandosi di una detrazione alternativa, spetta in presenza di tutti i requisiti necessari ai fini delle due detrazioni che sostituisce. L’intervento di efficienza energetica indicato nel citato comma 2. quater dell’articolo 14 interessa più del 25 % della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un edificio condominiale ed ha pertanto, le caratteristiche dell’intervento trainante previsto dal comma 1 dell’art. 119. Anche gli interventi antisismici sono compresi ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del “decreto rilancio” tra gli interventi trainanti (Fonte Enea, FAQ 110%).