Il pagamento dei lavori detraibili al 110% può essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

 

L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa.

Il super bonus al 110%

Nell’ambito dei lavori detraibili al 110%, si distingue tra lavori trainanti e lavori trainati.

 

Laddove siano effettuati lavori trainanti, anche per quelli trainati si può beneficiare della detrazione al 110%.

 

In generale, gli interventi detraibili al 110% sono quelli di:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Difatti, tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi c.d. “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

 

Interventi che possono essere effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Detrazione anche per le impresa e i lavoratori autonomi

Anche le imprese e i lavoratori autonomi possono beneficare delle detrazioni al 110%:

 

  • in primis per le abitazioni acquistate nella sfera privata e a determinate condizioni,
  • anche per gli edifici in cui svolgono al propri attività.

 

Nello specifico, il 110% spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”.

 

Difatti sono esclusi le unità immobiliari:

 

  • strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni;
  • che costituiscono l’oggetto della propria attività (beni merce);
  • patrimoniali.

 

Tuttavia, i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus:

 

  • in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio,
  • qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.

 

Si pensi allo studio di un avvocato, commercialista che è situato all’interno di un condominio residenziale.

 

In tale caso, la detrazione spetta a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Pagamenti tracciabili: bonifico parlante per i privati

Per usufruire del super bonus 110%, il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti (bonifico parlante):

  • la causale del versamento,
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA,
  • ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

 

Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto dell’8%. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 07/08/2020, 24/E, pag. 41)

Le indicazioni per le imprese

Come da circolare, Agenzia delle entrate, n° 24/e, per le imprese non vi è obbligo di effettuare i pagamenti tramite bonifico parlante. Tale indicazione vale anche per le imprese c.d. minori ossia in regime misto di cassa/competenza (art.66 del DPR 917/86, TUIR).

 

Difatti, tale regola è contenuta nel decreto Requisiti del MEF, con il quale sono definiti:

  • gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%,
  • i costi massimali per singola tipologia di intervento nonchè
  • le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione da parte dell’Enea.

 

Dunque, per le imprese i pagamenti possono essere effettuati tramite altri strumenti di pagamento tracciabili.

 

Per le imprese in regime di cassa, in riferimento alle detrazioni ordinarie eco bonus e sisma bonus, l’Agenzia delle entrate aveva sempre confermato la necessita del bonifico parlante.

Si assiste dunque ad un cambio di rotta da parte del Fisco.

 

Vedremo se di seguito ci saranno altri chiarimenti specifici.

Le spese rilevano per cassa o per competenza?

Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento:

  • al criterio di competenza e, quindi, le spese
  • sono da imputare indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamento.

 

Discorso valevole anche per le imprese in regime misto di cassa/competenza.