L’Agenzia delle entrate ha approvato il provvedimento con il quale ha definito le modalità di perfezionamento ed efficacia della definizione agevolata degli avvisi bonari del Fisco. Definizione agevolata introdotta con il decreto Sostegni.

Definizione agevolata avvisi bonari: soggetti beneficiari

La definizione agevolata degli avvisi bonari è stata introdotta con l’art.5 del D.L. 41/2021, decreto Sostegni.

Possono beneficiare della definizione agevolata i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a
causa della grave crisi economica da Covid-19, hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30 per cento rispetto all’anno d’imposta precedente.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, si considera, in luogo del volume d’affari, l’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020.

Anche i contribuenti in regime forfettario beneficiano della definizione agevolata in esame.

Gli avvisi bonari oggetto della sospensione

Si deve trattare di avvisi bonari ossia comunicazioni di irregolarità da controllo automatico delle dichiarazioni:

  • elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dal cd. decreto Rilancio, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
  • che saranno elaborate entro il 31 dicembre 2021, e non inviate per effetto della stessa sospensione, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Difatti, il riferimento è agli avvisi bonari sospesi in forza delle disposizioni di cui all’art. 157 del D.L. 34/2020 decreto- legge Rilancio.

Su tale ultimo punto, gli atti tributari per i quali i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, fermo restando la loro emissione entro il 31 dicembre 2020: possono essere notificati tra il 1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Il provvedimento di ieri: perfezionamento ed efficacia della definizione agevolata

Nel provvedimento approvato ieri dall’Agenzia delle entrate, è specificato che, in caso di adesione, il versamento del dovuto è effettuato secondo le ordinarie regole di pagamento delle somme dovute in seguito a controlli automatici delle dichiarazioni.

Dunque, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, deve essere effettuato il pagamento della prima o unica rata.

Sonio ammessi anche pagamenti rateali.

Nello specifico:

  • fino ad un debito di 5.000 euro, il contribuente può richiedere fino ad 8 rate trimestrali di pari importo;
  • oltre la soglia di 5.000 euro, la dilazione massima richiedibile è di 20 rate.

La prima rata deve essere versata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario. La scadenza delle successive rate trimestrali è stabilita nell’ultimo giorno di ciascun trimestre.