Dopo aver pagato le prime tre rate, le scadenze della definizione agevolata delle liti pendenti  possono essere mensili o trimestrali.

La novità, ossia la possibilità di scelta tra rate mensili o trimestrali, è stata introdotta dal DL 34/2023, c.d. decreto bollette. In considerazione di ciò, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il nuovo modello per aderire alla definizione delle liti.

Detto ciò, pare utile soffermarsi sulla scelta delle rate e su come questa impatta sulla compilazione del modello di domanda.

La definizione agevolata delle controversie tributarie

La definizione agevolata delle liti tributarie è stata prevista dai commi da 186 a 205 dell’articolo 1 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

La misura fa parte della più ampia “pace fiscale”.

In attuazione delle suddette disposizioni, le liti tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia.

Quando si parla di valore della controversia, si fa riferimento all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative alla sola irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Si veda l’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Nonché la circolare n°2/2017.

Circolare nella quale l’Agenzia delle entrate ha messo in evidenza come possano essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi»; per «identificare le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest’ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta.

Ad esempio la cartella, nella maggior parte dei casi, può essere considerata quale atto meramente riscossivo.

La definizione agevolata delle controversie tributarie. Quanto costa?

Detto ciò, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l’importo da versare per chiudere la lite con il Fisco (Agenzia delle entrate o delle Dogane) è legata al grado in cui si trova il giudizio e all’esito provvisorio dello stesso.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

In caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie possono essere definite con il pagamento: del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado); del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado).

Per quanto riguarda le liti pendenti in Corte di cassazione per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, queste possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Definizione agevolata controversie tributarie. Novità DL Bollette

In premessa abbiamo accennato al fatto che il decreto bollette ha rivisto alcune disposizioni della definizione agevolata delle liti pendenti.

In particolare, l’art 20 del decreto citato ha:

  • posticipato al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata;
  • in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, ha rivisto le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate.

A tal proposito, lo stesso decreto,  a partire dalla 4° rata, ha previsto che il contribuente possa scegliere in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in cinquantuno rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024.

In entrambi i casi, scelta per le rate trimestrali o mensili, le prime tre rate scadono il:

  • 30 settembre 2023 la prima;
  • 31 ottobre 2023 la seconda;
  • 20 dicembre 2023 la terza.

In caso di rateizzazione trimestrale, il pagamento in un massimo di diciassette rate, successive alle prime tre, è effettuato entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.

 Nel caso in cui il contribuente opti per il sistema di rateizzazione mensile, il pagamento in un massimo di cinquantuno rate, successive alle prime tre, scade l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

Definizione agevolata controversie tributarie. Come scegliere tra rate mensili o trimestrali, un caso pratico

Ipotizziamo che un contribuente debba versare ai fini della sanatoria delle liti pendenti un importo pari a 10.000 euro. E che decida di pagare a rate mensili.

In questo caso, le prime tre rate dovranno essere pagare al: 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023, seconda rata; 20 dicembre 2023.

Ai fini della compilazione del modello di domanda di definizione agevolata delle liti pendenti dovrà:

  • barrare il campo “Sì” in quanto ha scelto di versare le rate successive alla prime tre in un massimo di cinquantuno rate mensili con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento è fissato al giorno 20 del mese (Tutte le rate devono essere di pari importo);
  • indicare il numero delle rate scelto;
  • il numero da indicare sarà pari a 54 per il versamento nel numero massimo di 54 rate in caso di selezione “Sì” nel campo “Opzione rate mensili”; da 2 a 53 in caso di selezione “Sì” nel campo “Opzione rate mensili” e di scelta di un numero di rate diverso da quello massimo.

Riassumendo…

  • l’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello per richiedere la definizione agevolata delle liti pendenti;
  • il DL bollette ha cambiato alcune scadenze dei pagamenti dovuti ai fini della sanatoria;
  • il contribuente può scegliere tra rate mensili o trimestrali.